La Corte di Cassazione lancia un avvertimento ai gestori dei bar: se si vendono alcolici ai minori di 16 anni non si rischia solo una multa ma anche la chiusura temporanea del locale. Il monito arriva dalla quinta sezione penale della corte (sentenza n. 11214/2012) che ha convalidato la pena accessoria della sospensione per tre mesi nei confronti di un bar dove erano state somministrate bevande alcoliche a due ragazzi che non ancora compiuto 16 anni. La titolare del bar era stata multata dal giudice di pace e, come pena accessoria, era stato disposta anche la chiusura temporanea del bar. La pena era stata giudicata eccessiva dalla titolare che per questo si è rivolta alla suprema Corte. I giudici del palazzaccio però hanno respinto il ricorso evidenziando che l'articolo 689 c.p. che sanziona la somministrazione di alcolici minorenni contempla anche questa ulteriore pena accessoria e che pertanto deve ritenersi legittima la chiusura per un determinato periodo di tempo del locale.
La norma richiamata dalla Corte dispone in particolare che "L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermita', e' punito con l'arresto fino a un anno.
Se dal fatto deriva l'ubriachezza, la pena e' aumentata.
La condanna importa la sospensione dall'esercizio".
La norma richiamata dalla Corte dispone in particolare che "L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermita', e' punito con l'arresto fino a un anno.
Se dal fatto deriva l'ubriachezza, la pena e' aumentata.
La condanna importa la sospensione dall'esercizio".
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