Modalità di presentazione delle domande
Per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di I e II grado, le domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, per e nell'ambito della stessa scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I e II grado, devono essere compilate on line e trasmesse alla scuola via web.
L'operazione va effettuata tramite apposite funzionalità messe a disposizione nell'area Istanze On Line (Presentazione delle Istanze via Web) presente sul sito internet dell'amministrazione all'indirizzo www.pub¬blica.istru¬zione.it/istanzeonline/index.shtml. Tale procedura è consentita esclusivamente per le domande volontarie presentate entro il termine di scadenza.
Per l'utilizzo della funzionalità web, sono previste due fasi: quella della registrazione nel servizio "Istanze On Line" da parte del personale interessato e quella della presenta-zione della domanda via Web. La registrazione richiede il possesso di una casella di posta elettronica @istruzione.it. Le funzioni di registrazione sono sempre disponibili nella sud-detta area delle Istanze On Line, all'interno della quale è possibile consultare tutta la do-cumentazione utente di supporto al procedimento. Le domande vanno indirizzate all'Ufficio scolastico Regionale - Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titola-rità e presentate, con modalità on line, al dirigente scolastico dell'istituto o dell'ufficio presso cui presta servizio.
VINCOLI ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per gli effetti di quanto previsto dall'art. 1 c. 3 della legge n. 124/99, può produrre do-manda di trasferimento per l'a.s. 2012/13:
- in ambito provinciale, il personale docente assunto con decorrenza giuridica 1/9/2010 o precedente;
- in ambito interprovinciale il personale assunto con decorrenza giuridica 1/9/2009 o precedente.
In virtù, poi, di quanto stabilito dall'art. 9 comma 21 della legge n. 106/11, il personale docente, assunto a tempo indeterminato dopo l'entrata in vigore della legge, nell'anno sco-lastico 2011/12 o successivi, non può partecipare ai trasferimenti per altra provincia per un quinquennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo. Tale disposi-zione non si applica ai docenti nominati con retrodatazione giuridica al 2010/11, sia dalle graduatorie dei concorsi che da quelle ad esaurimento.
Il personale docente ed educativo assunto con contratto a tempo indeterminato su sede provvisoria, al fine di ottenere la sede definitiva nell'ambito della provincia di titolarità, partecipa alla seconda fase del movimento (art. 4 del presente contratto) contestualmente all'altro personale titolare nella provincia. Tale personale potrà, tuttavia, partecipare alla mobilità annuale alle condizioni e nei limiti che saranno definiti nel relativo C.C.N.I., con esclusione del personale docente della provincia di Trento per il quale è prevista la perma-nenza effettiva, per almeno cinque anni, nelle scuole a carattere statale della provincia stessa, ai sensi della Legge Provinciale n. 5 del 7 agosto 2006.
I vincoli indicati in precedenza non si applicano nei seguenti casi:
1) personale non vedente (titolo I art. 7);
2) personale emodializzato (titolo I art. 7);
3) personale disabile e che ha bisogno di particolari cure continuative (tit. III art. 7);
assistenza al coniuge, ed al figlio disabile, ovvero assistenza del figlio unico al genitore disabile (titolo V art. 7).
Le principali novità
Per un migliore approccio al complesso delle disposizioni in materia di mobilità, ritenia-mo più agevole sottolineare le novità opportunamente contestualizzate nell'argomento cui le stesse si riferiscono.
Termine per il rientro nella scuola di precedente titolarità
Passano ad otto gli anni per poter ottenere il rientro nella scuola di precedente titolarità da parte del personale trasferito d'ufficio in quanto soprannumerario. Nell'attuale CCNI viene precisato (art. 7 punto II) che detta precedenza opera esclusivamente nell'ambito della provincia e della tipologia di titolarità al momento dell'avvenuto trasferimento d'ufficio o a domanda condizionata (posto comune e/o cattedra, posto di sostegno). Non opera, quindi, nei casi di modifica della provincia per mobilità professionale o mobilità territoriale interprovinciale. Qualora il predetto rientro nella scuola di precedente titolari-tà non sia stato possibile nell'ottennio in questione, il punteggio relativo alla continuità del servizio è riferito esclusivamente agli anni di servizio maturati nella scuola o istituto di at-tuale titolarità.
Si riepilogano i requisiti , già esistenti, per fruire di tale precedenza:
• produrre domanda di rientro per ciascun anno dell'ottennio antecedente all'anno scolastico in cui è avvenuto il trasferimento d'ufficio;
• richiesta, come prima preferenza, della scuola, circolo o istituto dove erano titola-ri, o preferenze sintetiche (comune o distretto) comprensive di tale scuola, circolo o istituto;
• riportare nella apposita casella del modulo-domanda la denominazione ufficiale della scuola, circolo o istituto da cui è stato trasferito quale soprannumerario, nonché compilare la relativa "dichiarazione di servizio continuativo", facente parte dell'apposito allegato all'O.M. o del modello predisposto per le istanze on line. Nel caso di espressione di preferenza sintetica la precedenza in esame ha ef-fetto limitatamente alla istituzione scolastica dove l'interessato era titolare, la quale verrà esaminata prioritariamente rispetto alle altre istituzioni scolastiche comprese nella preferenza sintetica. Tale richiesta risulta soddisfatta anche con la presentazione della dichiarazione per la continuità di servizio il cui facsimile è riportato nell'apposito allegato all'O.M. dei trasferimenti o predisposto per le i-stanze on line, purché in essa si faccia esplicito riferimento alla scuola dalla quale si è stati trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata ed all'anno in cui è avvenu-to il predetto trasferimento;
• per la scuola primaria e dell'infanzia, tranne il caso di scuola speciale, la prece-denza in esame è assegnata al circolo che comprende il plesso dal quale il docente beneficiario della precedenza è stato trasferito d'ufficio o a domanda condiziona-ta nell'ultimo ottennio;
L'utilizzazione in altra scuola del personale in soprannumero nella scuola di titolarità o il trasferimento del personale in quanto in soprannumero, non interrompe la conti-nuità del servizio, qualora il personale interessato richieda, in ciascun anno dell'ottennio successivo, il trasferimento nella scuola di precedente titolarità ovvero nel comune. Analogamente avviene nel caso in cui il personale soprannumerario tra-sferito d'ufficio o a domanda condizionata, o rimasto in soprannumero sulla provincia, ottenga l'assegnazione provvisoria o abbia ottenuto il trasferimento annuale, qualora il medesimo richieda, in ciascun anno dell'ottennio, il rientro nella scuola di preceden-te titolarità ovvero nel comune. La continuità del servizio nella scuola o istituto di precedente titolarità viene altresì riconosciuta, nell'ottennio, al docente trasferito d'ufficio o a domanda condizionata dalla predetta scuola o istituto ai posti della D.O.P. provinciale, qualora l'interessato richieda, in ciascun anno dell'ottennio suc-cessivo, il trasferimento nella scuola di precedente titolarità ovvero nel comune.
La continuità didattica o di servizio, per il personale ATA, legata alla scuola di ex-titolarità, del personale scolastico trasferito d'ufficio nell'ultimo ottennio va conside-rata ai fini della sola domanda di trasferimento e non anche della domanda di passag-gio. Il personale, trasferito d'ufficio o a domanda condizionata nell'ottennio, che ri-sulti perdente posto nella scuola di attuale titolarità, qualora presenti domanda condi-zionata per rimanere in detta scuola, non può usufruire nello stesso anno della prece-denza per il rientro nella scuola di precedente titolarità ma mantiene il punteggio di continuità complessivamente accumulato. Permane, tuttavia, anche negli anni succes-sivi, mantenendo il punteggio di continuità, il diritto al rientro nella scuola e nel co-mune di precedente titolarità, entro i limiti dell'ottennio iniziale. Nei riguardi del per-sonale scolastico soprannumerario trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun an-no dell'ottennio il rientro nella scuola di precedente titolarità, l'aver ottenuto nel cor-so dell'ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non inter-rompe la continuità del servizio e non fa perdere il diritto alla precedenza e al punteg-gio aggiuntivo.
Precedenza per terapie afferenti gravi patologie
Nel sistema delle precedenze di cui all'art. 7 c. 1 lett. III, viene precisato che il perso-nale che ha bisogno, per gravi patologie, di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia) non deve, necessariamente, risultare un soggetto con connotazione di disabilità. Si ricorda che tale precedenza viene applicata anche nella prima fase dei trasferimenti esclusivamente tra distretti diversi dello stesso comune.
Precedenza per assistenza al genitore con handicap grave
Per quanto attiene la precedenza di cui all'art. 7 c. 1 lettera V afferente l'assistenza da parte del figlio unico al genitore con grave disabilità, viene precisato che la stessa com-pete al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore di-sabile in situazione di gravità, ed alla presenza di tutte le seguenti condizioni:
• documentata impossibilità del coniuge di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi;
• impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l'assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, documenta-te con autodichiarazione, tali da non consentire l'effettiva assistenza nel corso dell'anno scolastico. L'autodichiarazione rilasciata dagli altri figli non è necessa-ria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia an-che l'unico figlio convivente con il genitore disabile. Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall'interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ovvero mediante presentazione dello stato di famiglia Si ri-conduce il concetto di convivenza a tutte le situazioni in cui sia il disabile che il soggetto che lo assiste abbiano la residenza nello stesso comune, riferita allo stes-so indirizzo: stesso numero civico anche se interni diversi (Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 18 febbraio 2010, prot. 3884);
• essere anche l'unico figlio che ha chiesto di fruire per l'intero anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D.L.vo 151/2001. Qualora la certificazione della situazione di grave disabilità, di cui all'art. 9 comma 1 lettera a) del presente CCNI, venga rilasciata successi-vamente al 1° settembre dell'anno scolastico di riferimento, sono valide anche le richieste finalizzate alla fruizione dei 3 giorni di permesso mensile retribuito pre-sentate successivamente all'inizio dell'anno scolastico, purché entro i termini di scadenza previsti per le domande di mobilità.
In assenza anche di una sola delle suddette condizioni per il figlio referente unico che assiste un genitore in presenza di coniuge o di altri figli, la precedenza nella mobilità pro-vinciale prevista dalla L. 104/92 potrà essere fruita esclusivamente nelle operazioni di mo-bilità annuale.
Si ricordano le disposizioni già vigenti per tale tipologia di precedenza:
• il personale interessato beneficia della precedenza limitatamente ai trasferimenti nell'ambito e per la provincia o diocesi, per gli insegnanti di religione cattolica, che comprende il comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile ed a condi-zione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti;tale precedenza permane anche nel caso in cui, prima del predetto comune o distretto sub comunale, siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi.
• La precedenza si applica anche alla prima fase dei trasferimenti, alle condizioni di cui sopra, limitatamente ai comuni con più distretti. In assenza di posti richie-dibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indica-re il comune viciniore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili. La mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comu-ne (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non com-porta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze e-spresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza di-ritto di precedenza.
Esclusione dalla graduatoria d'istituto per l'individuazione dei perdenti posto.
Come già stabilito, è prevista l'esclusione dalle graduatorie interne d'istituto finalizzate all'individuazione dei soggetti perdenti posto, i docenti ed il personale A.T.A. (con esclu-sione dei DSGA), beneficiari delle precedenze previste per le seguenti categorie:
I) disabilità e gravi motivi di salute;
III) personale disabile;
V) assistenza al coniuge, al figlio, al genitore.
Punto VII) personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli Enti Locali;
Per quanto riguarda il punto V, è necessario che il beneficiario sia il figlio referente unico che presta assistenza alle condizioni previste in precedenza, al fratello o sorella convivente con l'interessato (nel caso in cui i genitori non possano provvedere all'assistenza del figlio perché totalmente disabile o in caso di scomparsa dei genitori medesimi) in situazione di disabilità. Inoltre tale esclusione si applica solo se si è titolari in scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell'assistito. Qualora la scuola di titolarità sia ubicata in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell'assistito, l'esclusione dalla graduatoria interna per l'individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l'anno scolastico 2012/2013, domanda volontaria di trasferi-mento per l'intero comune o distretto sub comunale del domicilio dell'assistito o, in assen-za di posti richiedibili, per il comune viciniore a quello del domicilio dell'assistito con po-sti richiedibili. Quanto sopra non si applica qualora la scuola di titolarità comprenda sedi (plessi, sezioni associate) ubicate nel comune o distretto sub comunale del domicilio del familiare assistito.
Viene inoltre precisato che il personale beneficiario delle precedenze di cui ai punti V) e VII) non inserito nella graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto, è tenu-to a dichiarare, entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento, il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo all'esclusione da tale graduatoria. In tali casi il dirigente scolastico è tenuto a riformulare immediatamente la graduatoria di istituto e a notificare agli interessati e all'ufficio territo-rialmente competente le eventuali nuove posizioni di soprannumero. Per quanto concerne la riammissione nei termini per la presentazione delle domande, si applicano gli articoli 21 comma 5, 23 comma 10, 40 comma 7, 47 comma 5 e 48 comma 16.
Documentazione e certificazioni
Disabilità
Lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rila-sciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all'art. 4, della legge n. 104/92. Qualora tali commissioni non si pronuncino entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, gli interessati, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. 27.8.93 n. 324, con-vertito con modificazioni dalla legge 27.10.93, n. 423, documentano, in via provvisoria, la situazione di disabilità, con certificazione rilasciata da un medico specialista nella patolo-gia denunciata in servizio presso l'A.S.L. da cui è assistito l'interessato. La mancata emis-sione dell'accerta¬mento definitivo per il decorso dei novanta giorni deve essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio.
Nell'attuale CCNI si precisa che la situazione di disabilità in caso di soggetti con patolo-gie oncologiche può essere documentata, in via provvisoria, con la citata certificazione, qualora le commissioni non si pronuncino, come previsto dall'art. 6 , comma 3 bis della L. 80/2006, entro 15 giorni dalla domanda degli interessati. La mancata emissione dell'accer-ta¬mento definitivo per il decorso dei quindici giorni deve essere rilevata e dichiarata in se-de del predetto accertamento provvisorio. Tale accertamento produce effetto fino all'emis-sione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all'art. 1 della legge 15.10.1990 n. 295 integrata, ex art. 4 della legge n. 104/92, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. E' fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.
Attestazione precedenza art. 21 legge 104
Per le persone disabili che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 21, della legge n. 104/92 è necessario che risulti chiaramente, anche in certificazioni distinte, la situazione di disabilità e il grado di invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50, n. 648, rico-nosciute al medesimo.
Tenuto conto che le certificazioni relative all'invalidità e quelle relative all'accertamento della disabilità sono distinte, nelle stesse deve risultare quanto segue:
• per le persone disabili maggiorenni di cui all'art. 33, comma 6, nelle predette cer-tificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità;
• per le persone disabili assistite (art. 33, comma 5 e 7), nelle certificazioni deve ri-sultare la situazione di gravità della disabilità e la necessità di una assistenza, globale e permanente, così come previsto dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92. I grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del t.u. approvato con DPR 23.12.1978, n. 915, ed i soggetti ad essi equiparati sono considerati persone handicappate in situazione grave ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 5.2.1992, n. 104, e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari previsti dal-l'articolo 4 della citata legge. La situazione di gravità è attestata dalla documen-tazione rilasciata agli interessati dai Ministeri competenti al momento della con-cessione dei benefìci pensionistici ( art. 38, c.5 della legge 23.12.1998, n. 448).
• il genitore, anche adottivo ed il coniuge e il figlio unico in grado di prestare assi-stenza e il fratello o sorella in sostituzione dei genitori (come previsto dalla sen-tenza della Corte Costituzionale n. 233/2005) debbono comprovare che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con dichiarazione per-sonale o mediante certificato rilasciato dalle competenti A.S.L.;
• per le persone bisognose di cure continuative per grave patologia, nelle certifica-zioni deve necessariamente risultare l'assiduità della terapia e l'istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa. Le certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L..
Documentazione del rapporto di parentela e dell'assistenza con carattere di unicità.
Il rapporto di parentela, di adozione, di affidamento e di coniugio con il soggetto, disabi-le deve essere documentato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, ovvero mediante presentazione dello stato di famiglia o di copia della sentenza di affida-mento o di adozione.
L'attività di assistenza con carattere di unicità (art. 9 D.L.vo 124/2004, art. 33 L. 104/1992 come modificato dall'art. 24 comma 1 lettera a) della L. 183/2010) a favore del soggetto disabile deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabi-lità. L'onere di tale certificazione è prevista esclusivamente nei casi di assistenza al genito-re. L'assistenza con carattere di unicità esercitata dai beneficiari della precedenza ex art. 33, commi 5 e 7, dovrà essere effettivamente svolta alla data di scadenza per la presenta-zione della domanda di mobilità e deve sussistere entro 10 giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande. E' fatto obbligo agli interessati di dichiarare en-tro tale termine l'eventuale cessazione dell'attività di assistenza al familiare disabile e la conseguente perdita del diritto alla precedenza. Nel caso di assistenza domiciliare, la si-tuazione di non ricovero a tempo pieno del soggetto disabile in istituto specializzato, deve essere documentata mediante certificato rilasciato dalla competente A.S.L. oppure median-te dichiarazione personale sotto la propria responsabilità.
Il fratello o la sorella conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità che assistano il medesimo, in quanto i genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili (sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2005) devono comprovare la stato di totale inabilità dei genitori con idonea documentazione di invalidi-tà.
Dichiarazioni di domicilio e di residenza
Il domicilio e/o la residenza devono essere attestati con dichiarazione personale nella quale l'interessato deve dichiarare che la decorrenza dell'elezione del domicilio e/o della residenza è ante-riore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all'albo dell'ufficio territorialmente competente dell'O.M. concernente la mobilità.
Docenti utilizzati in altra classe di concorso
I docenti che, nell'anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità professionale, sono utilizzati su altra classe di concorso, diversa da quella di tito-larità, per la quale hanno l'abilitazione, devono allegare una dichiarazione personale, resa sotto la propria responsabilità, con la quale attestano tale utilizzazione, indicando la classe di concorso di titolarità e quella di utilizzazione.
Sedi per le operazioni di mobilità
Le disponibilità per le operazioni di mobilità territoriale a domanda e d'ufficio e per quelle di mobilità professionale sono determinate:
- dalle vacanze aventi decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico per il quale si ef-fettuano i movimenti, determinatesi a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (es.: dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.) comunicate a cura dell'ufficio territorialmente competente al sistema informativo nei termini che saranno fissati dalle apposite disposizioni ministeriali;
- tutti i posti di strumento musicale vacanti sono disponibili per la mobilità territo-riale di I e II fase; Ai fini della mobilità della III fase vanno preliminarmente fatti salvi gli accantonamenti per i docenti inclusi nella seconda fascia delle graduato-rie ad esaurimento, ai sensi dell'art. 11, comma 9, della legge 124/1999;
- nell'attuale CCNI viene precisato che i posti nei licei musicali e coreutici relativi agli insegnamenti di nuova istituzione non sono disponibili per le operazioni di mobilità fino a quando non verranno definiti i corrispondenti titoli di accesso (art 6 CCNI). Gli insegnamenti in questione sono per il liceo musicale: esecuzione e interpretazione; teoria, analisi e composizione; storia della musica; laboratorio di musica d'insieme; tecnologie musicali. Per il liceo coreutico: storia della danza; storia della musica; tecniche della danza; laboratorio coreutico; laboratorio co-reografico; teoria e pratica musicale per la danza;
- le cattedre ed i posti, ivi compresi quelli delle DOP e delle DOS, istituiti ex novo per l'organico di diritto di ciascun anno scolastico e sprovvisti di personale titola-re. Sono comprese in questa categoria le cattedre ed i posti derivanti dall'istituzione di nuovi indirizzi di studio, purché previsti ed inseriti nell'organico di diritto dell'a.s. a cui si riferiscono le operazioni di mobilità.
- le cattedre ed i posti già vacanti all'inizio dell'anno scolastico o che si dovessero rendere vacanti a qualsiasi altro titolo, la cui vacanza venga comunicata al siste-ma informativo entro i termini previsti per la comunicazione dei dati al sistema medesimo;
- le cattedre ed i posti non assegnati in via definitiva al personale con contratto a tempo indeterminato;
- le cattedre ed i posti che si rendono vacanti per effetto dei movimenti in uscita, fatta salva la sistemazione del soprannumerario.
Le operazioni di mobilità del personale docente, relative alla terza fase, realizzano l'equiparazione tra mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale, attraverso l'attribuzione di aliquote paritetiche ad entrambe le tipologie di mobilità; ciascuna di tali operazioni è effettuata sulla metà del 50% delle disponibilità desti-nate alla mobilità territoriale provinciale e residuate dopo tale mobilità, fatti salvi gli accantonamenti richiesti e la sistemazione del soprannumero provinciale consi-derando distintamente le diverse tipologie di posto (comune/sostegno). Ai fini della ripartizione dei posti non è disponibile per le operazioni di mobilità relative alla terza fase l'eventuale posto dispari eccetto i casi in cui siano presenti nella provin-cia domande di mobilità professionale di docenti soprannumerari abilitati e già uti-lizzati nel corrente anno scolastico sul posto o classe di concorso richiesto, e che tra le preferenze sia compreso il codice sintetico della provincia di titolarità.
PERSONALE SOPRANNUMERARIO (ARTT. 21, 22, 23 DEL CCNI)
I dirigenti scolastici, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasfe-rimento (14 aprile 2012) , formulano e affiggono all'Albo le graduatorie per l 'individua-zione dei soprannumerari in base alla tabella concernente i trasferimenti d'ufficio, tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli, e riconosciute le precedenza, in pos-sesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di tra-sferimento (30.3.2012).
Per le situazioni di soprannumero relative all'organico determinato per l'anno scolasti-co in cui sono disposti i trasferimenti, gli insegnanti sono da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d'ufficio, nel seguente ordine:
a) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell'organi-co o di quello del centro territoriale con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda volontaria;
b) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell'organico o di quello del centro territoriale, dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto so-pra, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d'ufficio ovvero a domanda condi-zionata, ancorchè soddisfatti in una delle preferenze espresse.
Il personale docente trasferito d'ufficio senza aver presentato domanda o a domanda con-dizionata che rientra nell'ottennio nella scuola di precedente titolarità, è da considerare come titolare nella scuola dagli anni scolastici precedenti. Il personale docente trasferito d'ufficio senza aver presentato domanda o a domanda condizionata che rientra nell'ottennio nella scuola di precedente titolarità, è da considerare come titolare nella scuola dagli anni scolastici precedenti. Si considera invece come trasferito a domanda vo-lontaria il personale docente perdente posto che, nel corso dell'ottennio, pur avendo ri-chiesto la scuola di precedente titolarità come prima preferenza è soddisfatto per altre pre-ferenze. Nell'ambito di ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.
I dirigenti scolastici, sulla base della nuova tabella organica, devono notificare per i-scritto immediatamente agli interessati la loro posizione di soprannumero. I docenti indivi-duati come perdenti posto, sono da considerare riammessi nei termini per la presentazione, entro 5 giorni dalla data di comunicazione dell'accertata soprannumerarietà, del modulo domanda di trasferimento. Come è noto il personale docente, individuato quale soprannu-merario, che presenti domanda condizionata al permanere della situazione di soprannume-rarietà può indicare nel modulo-domanda anche preferenze relative a comuni diversi da quello di attuale titolarità, purché esprima, comunque, tra le preferenze, anche il codice relativo all'intero comune di titolarità. Tale ultimo codice va apposto prima dei codici rela-tivi ad altri comuni (sia di singola scuola, sia sintetici). In caso contrario le preferenze re-lative ad altri comuni sono annullate.
Nell'organico della scuola primaria vengono compilate distinte graduatorie per ognuna delle tipologie di posto che compongono l'organico stesso (posto comune, lingua inglese). Il personale in soprannumero su ognuna delle tipologie di posto per l'insegnamento della lingua inglese, prima delle operazioni di mobilità, confluisce nella graduatoria relativa al tipo posto comune e solo da questa graduatoria vengono individuati i docenti perdenti po-sto sull'organico dell'istituto. A tal fine l'ufficio territorialmente competente, attraverso puntuali rettifiche di titolarità da completare entro i termini fissati per l'inizio delle opera-zioni di mobilità, assegna ai posti comuni dell'organico i docenti individuati quali sopran-numerari sui posti per l'insegnamento della lingua inglese.
Si tenga presente che:
- il personale docente interessato a rientrare su posto lingua inglese nel corso dei mo-vimenti presenta domanda entro cinque giorni dalla dichiarazione di soprannumerarietà, richiedendo esclusivamente la scuola di titolarità;
- qualora nel corso dei trasferimenti si determini nell'istituto di titolarità dell'inte-ressato una disponibilità di posto, non si tiene conto della domanda di trasferimento condizionata ed il docente viene riassorbito nella scuola. Nel caso di concorrenza di più soprannumerari viene riassorbito chi precede nella graduatoria formulata dal dirigente scolastico. Analogamente, per i docenti di sostegno, qualora nel corso dei trasferimenti si determini disponibilità di posto della stessa o di altra tipologia richiesta sul modulo domanda, nel circolo di titolarità dell'interessato, non si tiene conto della sua domanda di trasferimento condizionata ed il docente viene riassorbito nella scuola;
- per i docenti di scuola secondaria di II grado, che nella stessa domanda indicano sia preferenze provinciali che interprovinciali, il codice relativo all'intero comune di ti-tolarità deve essere indicato necessariamente prima delle preferenze provinciali relative ad altri comuni; in caso contrario le preferenze provinciali relative ad altri comuni sono annullate;
- qualora nel corso dei trasferimenti si determini nell'istituto di titolarità dell'interes-sato una disponibilità di posto, se titolare nella scuola secondaria di I grado, non si tiene conto della domanda di trasferimento condizionata, ed il docente viene riassorbito nella scuola; se l'interessato è titolare nella scuola secondaria di II grado, invece, considerato che per tale grado di scuola si tiene conto dell'ordine delle preferenze, siano esse provin-ciali o interprovinciali, il docente viene riassorbito solo se nessuna delle preferenze inter-provinciali espresse prima del codice relativo all'intero comune di titolarità (ovvero di pre-ferenze valide relative al comune di titolarità) è disponibile. Nel caso di concorrenza di più soprannumerari viene riassorbito chi precede nella graduatoria formulata dal dirigente scolastico.
Riordino della scuola secondaria di II grado
Qualora negli istituti di scuola secondaria di II grado dotati di un unico organico si costi-tuiscano organici distinti per effetto della trasformazione di precedenti corsi, anche speri-mentali, in nuovi percorsi di studio a seguito del riordino del secondo ciclo di istruzione, l'Ufficio territoriale prima delle operazioni di mobilità provvede, a domanda, in ordine di graduatoria e in base alla preferenza espressa, all'assegnazione dei docenti del preesisten-te istituto sull'organico del nuovo percorso. I docenti titolari nell'istituto originario che, una volta effettuate le operazioni di cui al precedente capoverso, sono individuati come so-prannumerari hanno titolo ad usufruire della precedenza al rientro in uno dei percorsi di studio derivanti dalla separazione degli organici.I docenti che hanno acquisito la titolarità nella nuova istituzione scolastica mediante le precedenti modalità, hanno titolo a produrre domanda di trasferimento negli stessi termini previsti per i docenti perdenti posto.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
Le tabelle di valutazione dei titoli culturali non hanno subito alcuna variazione.
VALUTAZIONE SERVIZI DI INSEGNAMENTO
Anche la valutazione dei servizi non anno subito alcuna modifica rispetto al passato.
Si ricorda che:
- Il punteggio per i servizi è correlato all'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica, se non é stato prestato alcun servizio o se il servizio non é stato prestato nel ruolo di appartenenza. Nel precedente CCNI sulla mobilità venne chiarito che, in merito alla valutazione di un precedente servizio di ruolo, prestato in un ruolo diverso:
- gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola dell'infanzia si valutano per intero nella scuola primaria (e viceversa), mentre si sommano al pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo, analogamente al ruolo della scuola primaria, nella scuola secondaria sia di primo che di secondo grado;
- gli anni di un precedente servizio di ruolo prestato nella scuola secondaria di primo grado si valutano per intero nella scuola secondaria di secondo grado (e viceversa), men-tre si sommano agli anni di pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo se attualmente si è tito-lari nella scuola primaria o nella scuola dell'infanzia.
Nella misura della presente voce é valutato anche il servizio pre-ruolo prestato per al-meno 180 giorni o ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola materna, fino al termine delle atti-vità educative, nei limiti previsti dagli artt. 485, 490 del D.L.vo n. 297/94 ai fini della valu-tabilità per la carriera, nonché il servizio prestato in altro ruolo riconosciuto o riconosci-bile ai fini della carriera ai sensi del D.L. 19/6/70 n. 370, convertito con modificazioni nel-la legge 26/7/70 n. 576 e successive integrazioni, ovvero il servizio pre-ruolo prestato sen-za il prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno.
Vanno ricompresi nella valutazione dei servizi (3 punti per ogni anno) quelli prestati nelle scuole statali di ogni ordine e grado, dei Paesi appartenenti all'Unione Europea, che sono equiparati ai corrispondenti servizi prestati nelle scuole italiane, anche se prestati prima dell'ingresso dello Stato nell'Unione Europea (Legge n. 101 del 6 giugno 2008). Ai fini della valutazione di tali servizi, debitamente certificati dall'Autorità diplomatica italia-na nello Stato estero, è costituita presso ciascun Ufficio scolastico regionale un'apposita commissione per la definizione della corrispondenza tra servizi.
PUNTEGGIO PER CONTINUITÀ DIDATTICA
È noto che, per l'attribuzione del punteggio di 6 punti per continuità didattica nei tra-sferimenti a domanda, è necessario un servizio prestato ininterrottamente da almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per il personale titolare di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di II grado (let-tera C, del titolo I della tabella di valutazione dei trasferimenti).
A tal proposito si precisa che:
a) il punteggio viene riconosciuto anche nel caso di aspettative sindacali ancorché non retribuite;
b) per i docenti il servizio continuativo deve essere stato prestato nella stessa tipologia di posto (comune e/o sostegno) e, per la scuola di istruzione secondaria di primo e secondo grado e artistica, il servizio deve essere altresì prestato nella stessa classe di concorso di attuale titolarità,
c) il primo anno del triennio per l'attribuzione del punteggio per la continuità ai docen-ti di religione cattolica decorre a partire dall'a.s. 2009/2010;
d) il trasferimento dal sostegno a posto comune o viceversa interrompe la continuità di servizio nella scuola e nel comune (novità introdotta dal precedente CCNI per la mobilità).
Il punteggio compete anche al personale docente ed educativo soprannumerario trasfe-rito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che ri-chieda come prima preferenza in ciascun anno del settennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l'aver ottenuto nel corso del settennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio.
PUNTEGGIO AGGIUNTIVO DI 10 PUNTI
La tabella di valutazione per la mobilità a domanda e d'ufficio del personale docente, prevede nei confronti di coloro che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobili-tà per l'a.s. 2000/2001, non presentano o non abbiano presentato domanda di trasferimen-to provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano revo-cata nei termini previsti, il riconoscimento, dopo il predetto triennio, una tantum, di un punteggio aggiuntivo. Il diritto all'attribuzione del punteggio deve essere attestato con ap-posita dichiarazione personale, analoga al modello allegato all'O.M. sulla mobilità del personale o a quello predisposto per le istanze on line nella quale si elencano gli anni in cui non si è presentata la domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale alle condi-zioni previste nelle Tabelle di cui sopra.
Ai fini della maturazione una tantum del punteggio è utile un triennio compreso nel pe-riodo intercorrente tra le domande di mobilità per l'anno scolastico 2000-2001 e quelle per l'anno scolastico 2007-2008.
Le condizioni per il punteggio aggiuntivo sono suffragate se nel periodo indicato è stato prestato servizio nella stessa scuola, per non meno di 4 anni consecutivi: l'anno di arrivo, più i successivi 3 anni in cui non è stata presentata domanda di mobilità volontaria in am-bito provinciale. Le condizioni si sono realizzate anche se si è ottenuto, nel periodo appena considerato, un trasferimento in diversa provincia.
Tale punteggio viene, inoltre, riconosciuto anche a coloro che, nel suddetto periodo, hanno presentato in ambito provinciale:
- domanda condizionata di trasferimento, in quanto individuati soprannumerari;
- domanda di trasferimento per la scuola primaria tra i posti comune e lingua straniera nell'organico dello stesso circolo di titolarità;
- domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità, nel quinquennio di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e IV dell'art. 7, comma 1 del CCNI.
Tale punteggio, una volta acquisito, si perde esclusivamente nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l'assegnazione provvisoria. Nei riguardi del personale docente ed educativo individuato soprannumerario e trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a doman-da condizionata, non fa perdere il riconoscimento del punteggio aggiuntivo l'aver ottenuto nel corso del periodo di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e IV dell'art. 7, comma 1 del CCNI, il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità o il tra-sferimento per altre preferenze espresse nella domanda. Analogamente non perde il rico-noscimento del punteggio aggiuntivo il docente trasferito d'ufficio o a domanda condizio-nata che nel periodo di cui sopra non chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità. In ogni caso la sola presentazione della domanda di mobilità, anche in ambito provinciale, non determina la perdita del punteggio aggiuntivo una volta che lo stesso è stato acquisito.
VALUTAZIONE DEL SERVIZIO PER DOTTORATI DI RICERCA
Si ribadisce la valutazione dei dottorati di ricerca soggetta a precise indicazioni nel precedente CCNI sulla mobilità. Al personale docente di ruolo che abbia frequentato i corsi di dottorato di ricerca e al personale docente di ruolo assegnatario di borse di stu-dio da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di stati od enti stranieri, di orga-nismi ed enti internazionali, è riconosciuto il periodo di durata del corso o della borsa di studio come effettivo servizio di ruolo e quindi valutato ai fini del trasferimento a do-manda o d'ufficio ai sensi della lettera A), se si è in servizio nello stesso ruolo, mentre è valutato ai sensi della lettera B) nella parte relativa al servizio in altro ruolo, del titolo I delle tabelle di valutazione. Tale riconoscimento avviene tenuto conto della circostanza che il periodo di questo tipo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. Detto periodo non va valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio concernente la continuità del servizio nella stessa scuola.
prof. Raffaele Manzoni
Studio di Consulenza Scolastica
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