Può essere ridotto l'assegno di mantenimento alla ex moglie disoccupata sulla base dle rilievo che è in possesso di una qualifica professionale. È quanto ha stabilito la prima sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza n.4571/2012) secondo cui occorre tenere conto di quella qualifica come possibile fonte di reddito. La Corte richiama la necessità di tenere conto del dettato normativo con riferimento alla valutazione ponderata comparata delle situazioni di entrambi i coniugi. Nella fattispecie la donna pur essendo risultata priva di mezzi economici non è stata ritenuta anche priva della capacità di produrre reddito. In primo grado il Tribunale nel dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio aveva imposto all'ex marito di pagare un assegno di 700 euro per il suo mantenimento oltre un contributo per mantenere due figli maggiorenni conviventi con la madre. La corte d'appello riduceva la misura del mantenimento per la ex moglie e per i figli facendo rilevare che la donna pur avendo diritto all'assegno aveva la qualifica di insegnante con la possibilità dunque di dare lezioni private o di collaborare con scuole pubbliche o private. Su queste basi la corte d'appello aveva stabilito la riduzione dell'assegno. Il caso finiva quindi in cassazione che confermava le motivazioni adottate dalla Corte d'Appello.
Scarica il testo della sentenza 4751/2012
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