La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 13158/2003) ha stabilito che il viaggiatore che subisce danni ai propri bagagli durante un volo aereo, ha diritto a ottenere il risarcimento di una somma di denaro anche superiore
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 13158/2003) ha stabilito che il viaggiatore che subisce danni ai propri bagagli durante un volo aereo, ha diritto a ottenere il risarcimento di una somma di denaro anche superiore a quella prevista dal massimale stabilito delle compagnie aeree. Con questa decisione i Giudici di Piazza Cavour hanno respinto il ricorso di una compagnia, rea di aver perduto il bagaglio di un viaggiatore e condannata in primo grado al rimborso di un milione e mezzo di vecchie lire nonostante le clausole del contratto prevedessero un massimale di un milione e 290 mila lire. La Corte, nella decisione, ha poi precisato che, in riferimento ai viaggi che prevedono diversi scali prima della destinazione finale, la Convenzione di Ginevra sul trasporto aereo, prevede proprio che in caso di trasporto cumulativo su una tratta (eseguito da più compagnie aeree) ciascun vettore risponde dell'esecuzione dell'intero trasporto.
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