La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4797 del 26 marzo 2012, ha affermato che è legittimo il licenziamento di un dirigente bancario che rifiuta il trasferimento ad altra sede se esigenze di riorganizzazione della struttura della banca evidenziano considerevoli eccedenze di personale di ogni livello e l'unico modo per mantenere i livelli occupazionali è proprio lo strumento del distacco presso altra sede. In particolare la Corte d'Appello aveva precisato che il licenziamento era stato intimato non per il rifiuto del lavoratore ad "accettare il distacco, ma piuttosto per le esigenze legate alla ristrutturazione della datrice di lavoro, a causa delle quali l'unico modo per mantenere ì livelli occupazionali era proprio lo strumento del distacco presso altra sede". Rigettato, dunque, dai Giudici di legittimità, il ricorso del dirigente che sosteneva la natura ritorsiva del provvedimento. Inoltre gli Ermellini hanno ribadito che "non è applicabile al dirigente - non ha rilievo se si tratti di dirigente apicale ovvero di dirigenti medi o minori - la disciplina dettata dalle leggi n. 604 del 1966 o quella della legge n. 300 del 1970, ed ai fini della legittimità (o meno) del licenziamento deve farsi riferimento alla nozione della giustificatezza, la quale, come è noto, non si identifica con quella di giusta causa o giustificato motivo ex art. 1 della legge n. 604 del 1966, ma è molto più ampia e "può fondarsi sia su ragioni soggettive ascrivibili al dirigente, sia su ragioni oggettive concernenti esigenze di riorganizzazione aziendale, che non debbano necessariamente coincidere con l'impossibilità della continuazione del rapporto o con una situazione di grave crisi aziendale, tale da rendere impossibile o particolarmente onerosa detta continuazione, dato che il principio di correttezza e buona fede, che costituisce il parametro su cui misurare la legittimità del licenziamento, deve essere coordinato con la libertà di iniziativa economica, garantita dall'art. 41 Cost".
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