La Corte di Cassazione occupandosi di un caso di responsabilità dei genitori per fatto compiuto da minorenne fa notare come a carico di mamma e papà, soprattutto quando i figli sono prossimi alla maggiore età, si configura una responsabilità che rasenta quella oggettiva e che potrebbe apparire eccessiva ma, secondo la corte si tratta di una responsabilità che serve da deterrente per far capire che non basta, ai fini della prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrare di avere genericamente dato un'educazione al figlio, ovvero di averlo avviato al lavoro, ma "e' necessario dimostrare in modo rigoroso di avere impartito insegnamenti adeguati e sufficienti per educarlo ad una corretta vita di relazione". E così la terza sezione civile della corte (sentenza 4395/2012) ha convalidato un maxi risarcimento a carico di una ragazza e dei suoi genitori per la morte di un carabiniere. Al momento dei fatti la ragazza era minorenne e mentre scherzava con il fidanzato carabiniere che le aveva consentito di maneggiare la pistola d'ordinanza, lo aveva accidentalmente ucciso esplodendo un colpo a distanza ravvicinata. La Cassazione ha convalidato il giudizio della corte d'appello che aveva condannato sia la ragazza sia i suoi genitori che non erano stati in grado di educare la figlia ormai sulla soglia dei 18 anni. Tutti dovranno quindi risarcire i genitori del carabiniere con un esborso di 5 90.000 ciascuno +21 mila euro per ciascuno dei fratelli della vittima. E' vero, spiega la corte di cassazione, la responsabilità a carico dei genitori di un minore, soprattutto se sta per raggiungere la maggiore età, potrebbe essere eccessiva e diventare una sorta di responsabilità oggettiva (se figli commettono delle bravate è come se l'avessero commesse genitori stessi) ma si tratta di un valido deterrente per quei genitori che trascurano l'educazione dei figli perché, spiega la corte, "per un verso ingenera il possibile interesse anche economico dei genitori ad impartire ai figli un'educazione che li induca a percepire il disvalore sociale dei comportamenti pericolosi per gli altri; e, per altro verso, e' in se' idoneo a sollecitare la precauzione dei minori allo stesso fine, anche per il timore della possibile reazione dei genitori che fossero chiamati a rispondere delle conseguenze dei loro atti illeciti in danno dei terzi".
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