L'ingresso in Italia dei cittadini extracomunitari per svolgere un'attività lavorativa è sottoposto al vincolo delle quote (art. 21 T.U. immigrazione). Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato è rilasciato al cittadino straniero che abbia fatto ingresso in Italia con il visto di cui all'art. 22 T.U. immigrazione. Si tratta di una complessa procedura instaurata su iniziativa del potenziale datore di lavoro attraverso il deposito presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione di una proposta di contratto di soggiorno il cui esito finale si traduce nel rilascio di un nulla osta al lavoro. Al termine di questa articolata procedura, al potenziale lavoratore viene rilasciato un visto di ingresso per lavoro subordinato da parte della nostra Rappresentanza Consolare. Nel caso in cui il lavoratore abbia fatto ingresso in Italia con un visto per lavoro subordinato, e al momento di richiedere il rilascio del permesso di soggiorno e sottoscrivere il contratto venga a conoscenza del fatto che il datore di lavoro non è più disponibile all'assunzione, secondo la circolare del Ministero dell'Interno del 20 agosto 2007 deve trovare applicazione la disciplina dell'art, 22, comma 11, T.U. immigrazione e quindi deve essergli rilasciato un permesso per attesa occupazione ( la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno del lavoratore ed ai suoi familiari regolarmente soggiornanti. Il lavoratore in possesso del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, per un periodo che non può essere inferiore a mesi sei. ). Vorrei soffermarmi su questo aspetto per chiarire un punto di fondamentale importanza. La circolare del Ministero dell'Interno del 20 agosto 2007 non è in nessun modo applicabile alla procedura di emersione dal lavoro irregolare (si veda la legge 102/2009 ). Sono numerosissime le istanze presentate presso le Prefetture d'Italia dove si richiede il rilascio del permesso per attesa occupazione in riferimento alla regolarizzazione di cui alla legge 102/2009, istanze che in nessun caso possono trovare accoglimento. La suddetta circolare si riferisce unicamente alle ipotesi di ingresso in Italia di lavoratore straniero nell'ambito dei flussi di ingresso per lavoro subordinato non stagionale. E' importante per lo scrivente rivolgere un accorato appello ai lettori dell'articolo, in particolar modo ai cittadini extracomunitari che ancora non conoscono gli esiti della domanda di regolarizzazione presentata nel 2009. La mancanza di requisiti in capo al datore di lavoro, specie se trattasi dei requisiti reddituali, non permette di accedere alla procedura di regolarizzazione di cui alla legge 102/2009. Si sconsiglia a tal proposito di presentare istanze per ottenere il permesso di attesa occupazione perché non si vedrebbero utili risultati ed al contrario si correrebbe il rischio di spendere somme di danaro per consulenze non veritiere.
Autore: Marco Spena ( Vedi scheda di presentazione )
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