Riceviamo dalla nostra affezionata lettrice GIULIA OMBRETTA BAMONTE, alle h.10:30 del 20 aprile 2012, le considerazioni che seguono in tema di vivisezione. "Cari Saluti a Voi Tutti e sperando di fare cosa gradita comunico ulteriori aggiornamenti: continuamo incessantemente a richiamare l'attenzione dei Parlamentari sull'argomento Vivisezione ma non solo ... Dossier Canili Lager Italiani, il reato di maltrattamento non ha spazi franchi Sent. Cass penale, norme internazionali sul benessere animale durante il trasporto ! Grazie a tutti GREEN HILL, ECCO COSA SAPPIAMO : LE VALUTAZIONI LEGALI DELL'AVV. GIULIA BAMONTE! LEGGETE !!!!!. pubblicata da Comitato Nazionale Ugda. CARISSIMI AMICI, E' GIUNTO IL MOMENTO CHE TUTTI SAPPIANO COSA E' STATO OGGETTO DELLE ATTENZIONI UGDA RIGUARDO A GREEN HILL DA TEMPO. QUESTO MATERIALE E' STATO FATTO PERVENIRE A UN CONSIGLIERE DELLA REGIONE LOMBARDIA A MEZZI DI INFORMAZIONE E ORA AL SEN. ALBERTO FILIPPI. Valutazioni Avv. Giulia Ombretta Bamonte L'allevamento di cani destinati alla vivisezione di Green Hill a Montichiari (BS)" oggetto di attenzione non solo Nazionale presenterebbe a ns. avviso plurimi aspetti di un problema da tenere in considerazione: oltre ai due principali, quello etico e quello scientifico, esistono aspetti di carattere legislativo, economico ed organizzativo. Come per Legge sono necessarie specifiche autorizzazioni e certificazioni e relativamente alla struttura in esame, anche a seguito delle note ispezioni, sembrerebbero assenti ed addirittura non conferite. In ordine allo STATUTO si evincerebbe che l'attività è stata registrata solo con finalità di all' allevamento di ANIMALI, anche se, sembrerebbe che si siano riservata la possibilità di effettuare modificazioni genetiche e sperimentali sugli animali destinati alla vendita
se richiesto specificatamente dai committenti. Pertanto, si evidenzierebbe che alcuni articoli dello Statuto Registrato di Green Hill contrastino con quanto previsto dalle Leggi vigenti in Italia in ordine all'attività di "allevamento" senza le previste autorizzazioni e che alcune attività in esso previste non siano consentite. Tale stato di fatto sembrerebbe confermato anche dalle valutazioni degli organi competenti.
Green Hill statutariamente si definirebbe solo allevamento e NON dovrebbero essere presenti articoli che "contemplino tra le attività consentite " anche: "operare modificazioni genetiche sugli animali destinati alla vendita"come ad esempio all'uso della sperimentazione in particolare per conto terzi...quali ad es: INTERVENTI DI MICROCHIRURGIA PER LA PREPARAZIONE DI GRUPPI DI ANIMALI ATTI AD ESSERE UTILIZZATI PER RICERCHE; L'ALLESTIMENTO DI MODELLI SPERIMENTALI DI VALUTAZIONE BIOLOGICA PER LA DETERMINAZIONE (così riportato da statuto) Ed inoltre ... che potrebbe significare "allestimento"? Parebbe che gli Animali siano stati ritrovati in ambienti stretti ed in condizioni etologicamente non appropriate alla loro stessa natura di Cani ( nello specifico Beagles , cane
di natura dinamica): chi preposto alla loro applicazione e vigilanza non pare aver applicato le norme che stabiliscono gli specifici ed obbligatori requisiti per l'allevamento e la detenzione. Tale situazione è risultata idonea a determinare le seguenti conseguenze: Dalle ispezioni istituzionali effettuate sembra essere emerso CHE Green Hill sia privo dei requisiti obbligatori ex lege tipici delle strutture d'allevamento, quali le conformità delle gabbie, relative all'igiene, ai fattori che possono avere un impatto sul benessere degli animali quali le dimensioni e le sue caratteristiche di costruzione degli stalli (ad esempio, reti metalliche o in plastica) ad es: le previste ed obbligatorie Autorizzazioni e comunicazioni per le attività previste dallo statuto di Green Hill (alcune delle quali contravvengono il dettato normativo vigente), gli obbligatori registri di carico e scarico, documenti contabili e fiscali, certificati di nascita e provenienza dei cani e relative iscrizioni e versamenti all'anagrafe canina e pertanto un Titolo certo di Proprietà degli animali detenuti, modalità di detenzione dei cani contrarie alla loro natura etologica (mancanza degli spazi di deambulazione/sgambatura: negli allevamenti la possibilità di fare esercizio fisico può essere un fattore di primaria importanza), le loro condizioni di salute e sofferenza e relazioni relative alle condizioni igieniche dei luoghi interessati e informazioni sull'organizzazione e sul personale, con particolare riferimento alle rispettive responsabilità, all'istruzione e formazione degli operatori. Ben 454 cani non risulterebbero registrati né in anagrafe né nelle "liste" utilizzate al posto del regolare registro, la stessa ASL di Brescia, ha reso note le irregolarità riscontrate nell'allevamento di Montichiari con particolare riferimento alle necessarie documentazioni non rinvenute; Non sembrano essere note le operazioni che coinvolgono gli animali, ancor prima del loro ingresso negli stabulari, infatti, forse sarebbe da accertare la loro provenienza, le modalità di trasporto, le modalità di contenimento nonché all'esposizione ad elementi estranei come odori, rumori, detenzione, stato di salute e prevenzione sanitaria etc; Un Diffuso malessere collettivo generato non solo per le finalità dell'allevamento ma anche per le presunte condizioni di detenzione riscontrate che sembrerebbero aver motivato e comportato numerose pubbliche manifestazioni nazionali di dissenso e la comune richiesta di rispetto della legalità e cessazione di queste attività che ledono non solo il "diffuso Umano Sentimento". Le normative Italiane, recependo anche quelle Comunitarie, considerano gli animali "esseri senzienti, soggetti di diritto ed in particolare cani e gatti membri di famiglia "animali d'affezione" ai quali viene riconosciuto, anche a seguito di sentenze a Cass. Unite, particolare tutela sino a considerare reato penale il loro maltrattamento ed eventuale uccisione ed a riconoscere il risarcimento dei danni morali e materiali per offesa all'"umana pietas". Tra le tante definizioni valide per riconoscimento del dolore si riportano le seguenti ufficialmente accreditate: 1. il dolore è un'esperienza sensoriale ed emotiva sgradevole, associata ad effettivo o potenziale danno ai tessuti o descritta in termini di tale danno 2. il dolore negli animali è un'esperienza sensoriale spiacevole che provoca azioni motorie protettive; risulta in attività apprese di esitamento e può modificare tratti specie-specifici del comportamento, incluso quello sociale, anche relativamente agli esseri umani che vengono a conoscenza di queste attività che utilizzano "esseri viventi anche se di altra specie animale"; 3. il dolore è un'esperienza sensoriale spiacevole causata da effettivo o potenziale danno, accompagnata da reazioni somatiche e viscerali che determina modifiche del comportamento, incluso quello sociale che possono essere specifiche per ciascun individuo animale). Si rilevano molte caratteristiche comuni UOMO/ANIMALE tra cui la più importante è che il dolore è un'esperienza e come tale presuppone che una percezione venga evocata a livello di corteccia cerebrale; perché ciò avvenga, occorre che l'animale sia cosciente Lo stallo burocratico sembrerebbe aggirato dal fatto che lo stabilimento suddetto è in possesso di un insufficiente nulla osta rilasciato dagli enti locali competenti. depositata al Parlamento Europeo Una "richiesta urgente di chiusura dell'allevamento di cani destinati alla vivisezione di Green Hill a Montichiari (BS)" . In dispregio, relativamente all' aspetto Legislativo italiano vigente, sembra essere, comunque, a prescindere dalle autorizzazioni, l'ATTIVITA' prevista in alcuni Articoli dello Statuto di Green Hill, che inoltre sembra essere destinato solo alla finalità di allevamento di cani … si riportano integralmente: " INTERVENTI DI MICROCHIRURGIA PER LA PREPARAZIONE DI GRUPPI DI ANIMALI ATTI AD ESSERE UTILIZZATI PER RICERCHE; L'ALLESTIMENTO DI MODELLI SPERIMENTALI DI VALUTAZIONE BIOLOGICA PER LA DETERMINAZIONE" si potrebbero configurare la violazione della Legge 189/2004 ed i correlati reati di cui Art. 544 bis c.p. (Uccisione di animali); Art. 544 ter c.p. (Maltrattamento di animale) - Art. 727 c.p. - seconda parte (Detenzione incompatibile), benessere animale" nel Decreto Legislativo n. 116 del 1992 e succ., oltre a quelle eventuali di natura igienico/sanitaria, fiscale e tributaria che si dovessero eventualmente riscontrare. In Italia l'uso e l'allevamento di cani e gatti non rileva dai dati ufficiali ed inoltre sono considerati ex lege soggetti di diritto, senzienti, d'affezione meritevoli di particolare tutela come da Sentenze di Cass., Statuti come quello di Green Hill, addirittura privo delle necessarie autorizzazioni ad hoc, che contempla non solo l'allevamento e l'utilizzo a fini sperimentali e/o scientifici, ma, anche, interventi per la preparazione, l'allestimento di modelli di valutazione biologica etc potrebbero essere ritenuti illegittimi, illegali oltre che nulli Tutto ciò premesso il sottoscritto Comitato UGDA, come sopra generalizzato, AVV. GIULIA BAMONTE / UGDA : VIETATO RIPRODURRE SENZA CITARE LA FONTE". Grazie, cara Giulia, per come tieni viva l'attenzione su questa pratica abominevole e di scarsissima rilevanza scientifica, che dev'essere al più presto bandita dalla faccia della terra per tutti gli animali. Nessuno escluso.
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