La Corte di Cassazione, con sentenza n. 6472 del 4 maggio 2012, si è pronunciata in merito alla questione se, qualora la lavoratrice madre rientri al lavoro, interrompendo così la fruizione del congedo parentale, nelle giornate di venerdì ovvero in qualsiasi giorno che preceda immediatamente una festività infrasettimanale, i giorni di sabato o di domenica o comunque i giorni festivi successivi ai giorno di rientro al lavoro debbano essere computati, o meno, ai fini del congedo parentale. Nel caso di specie una lavoratrice aveva goduto del congedo parentale in modo frazionato, e, più precisamente, dal lunedì al giovedì con rientro al lavoro il venerdì ovvero in altro giorno precedente una festività; il datore di lavoro aveva conteggiato, quali giorni lavorativi, solo il venerdì o i giorni lavorati prefestivi avendo ricompreso nel periodo di congedo i giorni del sabato e della domenica ovvero le festività infrasettimanali successive al giorno lavorativo con la conseguenza - ad avviso della lavoratrice - che il datore di lavoro aveva ingiustamente sottratto almeno due giorni di congedo parentale per ciascuna settimana. La Suprema Corte sul punto ha affermato che "il diritto al congedo parentale può essere esercitato dal genitore-lavoratore al fine di garantire con la propria presenza il soddisfacimento dei bisogni affettivi del bambino e della sua esigenza di un pieno inserimento nella famiglia. Poiché, ai sensi dell'art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2001 esso si configura come un diritto (potestativo) di astenersi da una prestazione lavorativa che sarebbe altrimenti dovuta, è evidente che esso non può riferirsi a giornate in cui tale prestazione non è comunque dovuta (tranne l'ipotesi (…) in cui la giornata festiva sia interamente compresa nel periodo di congedo parentale).". I giudici di legittimità hanno inoltre precisato che la fruizione del congedo parentale si interrompe allorché la lavoratrice rientra al lavoro e ricomincia a decorrere dal momento in cui la stessa riprende il periodo di astensione. Nella fattispecie l'interruzione del congedo parentale si realizza con il rientro al lavoro nel quinto giorno della settimana (il venerdì) e con la ripresa della fruizione del congedo a partire dal lunedì successivo; appare evidente che il sabato e la domenica sono esclusi dal periodo di congedo in quanto non ricompresi in una frazione di congedo parentale unitariamente fruita.
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