In materia di disconoscimento della paternità, la Corte di Cassazione con sentenza 5653, depositata il 10 aprile 2012, ha stabilito che il termine annuale per la proponibilità dell'azione decorre non dalla data dell'esame clinico del dna ma entro una anno dalla confessione dell'adulterio. In particolare, la prima sezione civile di Piazza Cavour, accogliendo il ricorso di una donna avverso l'azione di disconoscimento della paternità del coniuge che aveva eccepito la tardività della proposizione dell'azione suddetta, ha precisato che ai sensi degli artt. 235 c.c., comma 1, n. 3, e art. 244 c.c., comma 2 il termine annuale di decadenza decorre appunto dalla data di acquisizione della conoscenza dell'adulterio della moglie e non da quella di raggiunta "certezza" negativa della paternità biologica, sul rilievo che una diversa esegesi del predetto art. 244 c.c., la quale differisse a tempo indeterminato l'azione di disconoscimento, facendone decorrere il termine di proponibilità dai risultati di un'indagine (stragiudiziale) cui non è dato a priori sapere se e quando i genitori possano addivenire, sacrificherebbe in misura irragionevole i valori di certezza e stabilità degli status e dei rapporti familiari, a garanzia dei quali la norma è, invece, predisposta». In sostanza, la Corte ha precisato che non rileva il momento in cui si ha la certezza di non essere il padre biologico del bambino ma il momento in cui si viene a conoscenza del tradimento da parte del coniuge. L'azione di disconoscimento della paternità, ai sensi dell'art. 235 c.c. è finalizzata all'accertamento negativo dello stato di legittimità del figlio come risulta dal certificato di nascita. Ai sensi dell'art. 235 c.c. l'azione può essere proposta solo nei seguenti casi: se i coniugi non hanno coabitato nel periodo compreso fra il trecentesimo ed il centottantesimo giorno prima della nascita, se durante il tempo predetto il marito era affetto da impotenza, anche se soltanto di generare; se nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio o ha tenuto celata al marito la propria gravidanza e la nascita del figlio. In tali casi il marito è ammesso a provare che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibile con quello del presunto padre, o ogni altro fatto tendente ad escludere la paternità. La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità. L'azione di disconoscimento può essere esercitata anche dalla madre o dal figlio che ha raggiunto la maggiore età in tutti i casi in cui può essere esercitata dal padre.
Consulta testo sentenza n. 5653/2012
Consulta testo sentenza n. 5653/2012
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