In materia di processo esecutivo e, in particolare di pignoramento presso terzi, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 5895/2012 ha precisato che l'ordinanza di assegnazione della somma non può essere impugnata. Il rimedio tipico esperibile avverso tale provvedimento resta dunque quello esperibile contro tutti i provvedimenti del giudice dell'esecuzione, vale a dire l'opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 Cpc. La terza sezione civile, nella parte motiva della sentenza ha spiegato che l'ordinanza di assegnazione emessa ai sensi dell'articolo 553 Cpc in favore del creditore che procede al pignoramento presso terzi, ancorché presupponga la necessaria verifica da parte del giudice dell'esecuzione dell'esistenza del titolo esecutivo e della correttezza della quantificazione del credito operata dal creditore in precetto, non ha alcuna attitudine ad acquisire valore di cosa giudicata, in quanto il giudice dell'esecuzione non risolve una controversia nei modi della cognizione con una decisione che fa stato tra le parti, ma esaurisce il suo accertamento nell'ambito della procedura esecutiva. La Corte ha così concluso spiegando che il rimedio tipico resta dunque quello esperibile contro tutti i provvedimenti del giudice dell'esecuzione, vale a dire l'opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 Cpc, che può riguardare non solo le irregolarità formali, ma anche i vizi sostanziali, attinenti alla stessa ordinanza oppure ai singoli atti esecutivi che l'hanno preceduta, a nulla rilevando l'orientamento giurisprudenziale che riconosce l'impugnabilità con lo strumento dell'appello dell'ordinanza di assegnazione, dal momento che essa deve ritenersi praticabile solo qualora l'ordinanza abbia assunto carattere decisorio per aver inciso su posizioni sostanziali di diritto soggettivo del creditore o del debitore.
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