La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 13439/2003) ha stabilito che il notaio, prima di mettere la targa fuori dal palazzo dove ha lo studio, deve necessariamente chiedere la preventiva autorizzazione al Comune. I Giudici della Corte hanno infatti precisato che l'obbligo dell'autorizzazione, non previsto dalla legge notarile ma dal regolamento di esecuzione comporta, in caso di mancato adempimento, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per aver violato le disposizioni in materia di pubblicità e affissioni. A nulla infatti rileva che per il professionista vi sia l'obbligo, imposto dalla legge, di esporre la targa in quanto, in ogni caso, lo stesso è tenuto al rispetto delle regole relative all'aspetto e al decoro dei fabbricati.
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