In caso di caduta da una bicicletta determinata dal dislivello del manto stradale attorno a un tombino, il cui pericolo non è stato segnalato, a rispondere dei danni sono sia l'azienda idrica appaltatrice sia il comune proprietario, perché entrambi hanno l'obbligo di vigilanza, controllo e manutenzione per l'incolumità del pubblico transito. È questo il contenuto della sentenza n. 7035/2012 della terza sezione civile della Corte di cassazione. In particolare, gli Ermellini hanno spiegato che "l'impossibilita della custodia non sussiste quando l'evento dannoso si e verificato su un tratto di strada che, posto all'interno della perimetrazione del centro abitato, era adibito al pubblico transito di persone e veicoli e che incombe sul Comune, che pertanto ne conserva la custodia, apporre o controllare che l'appaltatore apponga, se in tal senso e il relativo contratto, adeguata segnalazione a tutela della sicurezza degli utenti a norma degli articoli 8 e l4 Dpr 393/l959, applicabili ratione temporis ("chi compie lavori o la depositi sulle strade deve: a) eseguire i lavori e disporre i materiali con le cautele idonee a mantenere possibile la circolazione e sicuro il transito; b) delimitare con opportuni ripari ben visibili gli scavi e gli altri lavori intrapresi; c) collocare, in caso di sbarramento o deviazione anche parziale del traffico un numero sufficiente di cavalletti a strisce bianche e rosse; d) mantenere costantemente efficienti, durante la notte o in casi di scarsa visibilità, fanali a luce rossa e dispositivi a luce riflessa rossa, in modo che i lavori, gli scavi, i depositi di materiale, i palchi, i cavalletti e gli steccati, che comunque occupassero qualsiasi parte della strada, siano visibili a sufficiente distanza, indicando "le direzioni, escluse al traffico, ostacoli sulla carreggiata", diversamente dovendo rispondere, ancorché unitamente all'appaltatore, dei danni derivati a terzi.
Consulta t7035/2012
Consulta t7035/2012
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