INCAPACITA' DEL TESTE: VA ECCEPITA SUBITO DOPO L'ESPLETAMENTO DELLA PROVA - In giurisprudenza è diffuso l'orientamento secondo cui la deposizione resa da persona incapace a rendere testimonianza dà luogo a nullità relativa. Talché, vertendosi in tema di disposizioni stabilite nell'interesse delle parti, l'eccezione, che non può esaurirsi nella generica allegazione dell'invalidità (è indispensabile specificare le ragioni della nullità affinché il giudice abbia l'obbligo di prendere in esame l'eccezione), rimane sanata se non sollevata tempestivamente. Il che equivale a dire: a) in sede di espletamento del testimoniale; b) nella prima difesa susseguente se il procuratore dell'interessato era assente in occasione dell'udienza di assunzione. Sul punto, si rivela illuminante il dettato dell'art. 157 c.p.c. intitolato "Rilevabilità e sanatoria
della nullità". In proposito va segnalato come paradigmatico l'orientamento seguito da Corte di Cassazione, Sezione Prima, del 3 aprile 2007, n. 8358: "Decisivo - ed assorbente rispetto agli ulteriori profili di doglianza sopra menzionati - è il rilievo per cui la nullità della testimonianza resa da persona incapace deve essere eccepita subito dopo l'espletamento della prova, ai sensi dell'art. 157 c.p.c., comma 2, (salvo il caso in cui il procuratore della parte interessata non sia stato presente all'assunzione del mezzo istruttorio, nella quale ipotesi la nullità può essere eccepita nell'udienza successiva), sicchè, in mancanza di tale tempestiva eccezione, la nullità deve intendersi sanata (in tal senso, tra le tante, Cass. 27.10.2003, n. 16116; Cass. 29.03.2005, n. 6555; e Cass. 12.01.2006, n. 403), senza che la preventiva eccezione d'incapacità a testimoniare, proposta a norma dell'art. 246 c.p.c., possa ritenersi comprensiva dell'eccezione di nullità delle testimonianze comunque ammesse ed assunte nonostante quella previa opposizione (Cass. 01.07.2002, n. 9553; e Cass. 07.08.2004, n. 15308). Alla stregua di tale principio, dal quale non si ha motivo di discostarsi, appare corretta la conclusione cui è pervenuta sul punto la corte d'appello, non scalfita dalla censura prospettata dalla ricorrente, la quale infatti neppure assume di avere eccepito la nullità delle contrastate deposizioni testimoniali all'atto stesso della loro assunzione (o immediatamente dopo). Non rileva, quindi, che l'eccezione sia stata formulata nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado, o in una memoria depositata l'8 giugno 2000 con cui i nuovi difensori della convenuta ebbero genericamente a ribadire e reintegrare la contestazione di tutto quanto ex adverso dedotto, memoria peraltro nemmeno formulata in termini tali da potersi in essa ravvisare gli estremi della proposizione di un'eccezione di nullità delle testimonianze acquisite". Sotto l'aspetto classificatorio tale eccezione figura tra quelle di rito in senso stretto
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