ISTRUZIONE NON SOMMARIA EX ART. 702-TER C.P.C.: CONVERSIONE DEL RITO - "Nel procedimento sommario di cognizione di cui all'art. 702-bis c.p.c. la necessità dell'istruttoria approfondita impone la fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 183 c.p.c., tipica del giudizio di cognizione ordinaria" - Tribunale Civile di Fermo, Sezione Distaccata di Sant'Elpidio a Mare, ordinanza 6 dicembre 2011, Estensore Dr. Cesare Marziali - Di cosa parliamo quando parliamo di procedimento sommario di cognizione. Mi va di parafrasare l'opera (sostituendo la parola "amore" con rito sommario) dell'involontario Maestro di scrittura Raymond CARVER, che forse non era un minimalista: era un artista. Torno ad occuparmi di un rito che non può mancare nel Pantheon dell'avvocato scrupoloso. Infatti, vale ancor oggi quel che si proclamò con enfasi a proposito dei riti alternativi (e del patteggiamento
in particolare) agli esordi del nuovo processo penale: la riforma civile (ogni riforma possibile) è destinata al default se i legali italiani non imparano ad espandere le considerevoli potenzialità del procedimento sommario di cognizione. Deve, quindi, scendere lo spread (parola ruvida dell'anno 2011) tra processi incardinati con il rito di cognizione ordinaria e giudizi sommari. Diretta conferma si è avuta dalle novità introdotte dal Decreto Legislativo 01.09.2011, n. 150, in occasione della semplificazione a tre nel percorso, irto di difficoltà, volto alla razionalizzazione e semplificazione della normativa speciale in materia civile, con 33 (dica trentatrè si chiede agli ammalati, tale è da lustri il nostro processo civile, vittima di accanimento terapeutico? Sentirò l'Avv. Nicola TODESCHINI di Conegliano, grande esperto in materia di diritti del malato e di colpa in medicina) riti che vengono convogliati nei tre modelli previsti dal codice di procedura civile
: il soave rito del lavoro, il paludato giudizio di cognizione ordinaria e, per l'appunto, rito sommario di cognizione. Nel processo ordinario, considerati tutti i termini e gli intertempi semi-morti, se ne vanno in cavalleria almeno trecento giorni secchi. Assommati al periodo di sospensione feriale, fanno un anno esatto. Quindi, comincio un processo civile oggi ed è come se fosse già il 2013. La giustizia è proiettata nel futuro. Inoltre, l'udienza per la precisazione delle conclusioni, indispensabile collo di bottiglia di ogni controversia
, viene un po' misteriosamente (c'entrano forse le statistiche?) fissata a distanza anche di vari anni dalla penultima udienza. Se fossi un magistrato, ragionerei al contrario: le parti litiganti attendono da anni un responso. Allora, sai che faccio? Cerco di stabilire una data la più possibile vicina, per quanto il mio ruolo sia stracarico ed il Cancelliere ha l'ernia a forza di trascinare faldoni; in un certo qual senso, se non premiarli, li agevolo un pochino per la pazienza di Giobbe che hanno avuto. Del resto, se in questi anni costoro non hanno transatto la lite, perché incolparli in automatico?! C'è bisogno che il giudice sciolga il nodo in tempi brevi. Orbene, cari Colleghi Avvocati, il rimedio nel Codice di rito esiste (per chi vuol vederlo e non snobbarlo) e va individuato nell'art. 702-bis e seguenti c.p.c. Frutto della legge n. 69 del 2009, è entrato in vigore, in modo un po' carbonaro, il 4 luglio di quello stesso anno. Il bimbetto va per i tre anni, che compirà tra un mese esatto, ed è un po' rachitico: i legali italiani si sono mostrati diffidenti. Meglio, misoneisti: il nuovo par sempre qualcosa per cui provare diffidenza. Nuovo? Neanche tanto: il pargolo che zampetta e si avvia a compiere il triennio ha ascendenze illustri: un bisnonno illustre nel Codice del 1865, che già contemplava l'alternativa del sistema binario tra il paludato giudizio formale, con il suo codazzo di solennità tipiche, e lo sbarazzino procedimento sommario, improntato a semplificazione. Lo snodo principale va individuato nel vaglio discrezionale che il magistrato di tribunale compie in relazione al parametro dell'istruttoria sommaria. Va sempre ricordato che, a ben guardare, il procedimento sommario di cognizione è in realtà un processo a cognizione piena dal momento che, quale destinazione finale del viaggio tecnico-giuridico, ha la funzione di accertare con carattere di definitività chi ha ragione e chi torto. E' tempo di crisi (nel senso che la giustizia civile naufraga sotto l'onda di piena dell'arretrato e le risorse non crescono, anzi calano le mannaie dei tagli 'tecnici') e non possiamo andar troppo per il sottile. Ma, ciò non toglie che i requisiti per l'esperibilità del rito debbano sussistere, al fine di disincentivare abusi dell'ordigno. Le regole sul saggio di compatibilità vengono dettate dall'art. 702-ter c.p.c. La recente ordinanza elpidiense, che ho massimato nel sottotitolo e che rinvenite qui in calce, delinea, prendendo per mano l'ermeneuta, tali significativi aspetti, nel solco della pietra angolare posta dal Tribunale Civile di Bologna con il provvedimento di data 29 ottobre 2009. Ricordo che l'opzione di trasformazione del rito per l'istruttoria non formale è irreversibile dal momento che il Codice la qualifica espressamente "non impugnabile". TRIBUNALE CIVILE DI FERMO SEZ. DIST. SANT'ELPIDIO A MARE Il Giudice, a scioglimento della riserva, Ribadito che "l'istruzione non sommaria" di cui al comma 3 dell'art. 703-ter c.p.c. (n.d.r.=si tratta di un refuso; l'Estensore ovviamente intende riferirsi all'art. 702-ter c.p.c. e l'art. 703 è unico) non può identificarsi sic et simpliciter con "mancanza di istruzione probatoria" o "mancanza di richiesta di prove costituende", essendo questi solo indici della possibile sommarietà del rito, che viene configurato come "semplificato"; Che, al contrario, questo giudice intende aderire a quella parte di giurisprudenza di merito (v. Tribunale Bologna 29.10.09) che su tale profilo osserva "al proposito si evidenzia come il parametro dell'istruzione non sommaria fotografa una conseguenza senza indicarne le cause; ne consegue che la discrezionalità del giudice nell'effettuare tale valutazione risulta estremamente ampia, in quanto non perimetrata da identificati presupposti della suddetta sommarietà istruttoria; tale ampiezza comporta, secondo questo giudicante, un certo rigore nella valutazione di cui sopra; in questo contesto, se la superfluità di un'istruzione probatoria orale può considerarsi sicuramente un indice rilevante della compatibilità del rito sommario, la sua necessità può considerarsi compatibile con la struttura del rito sommario solamente qualora sia limitata ad un numero esiguo di testi, da escutere su limitate circostanze di fatto; infatti, solamente in questo caso lo svolgimento di un'istruzione probatoria orale è compatibile con la radicale deformalizzazione di cui al co. 5 dell'art. 702-ter c.p.c.". Che pertanto non essendo allo stato risolvibile in poche battute, anche a livello di argomentazione giuridica, la questione, cosicché il ricorso al rito sommario è irritale; P.Q.M. Rilevata la necessità di un'istruzione (in senso lato) non sommaria, nei termini sopra prospettati, fissa udienza ex art. 183 c.p.c. per il giudizio di cognizione ordinaria. S. Elpidio a Mare li 6.12.2011.
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