L'istallazione di telecamere di videosorveglianza finalizzate alla sicurezza di persone e cose del singolo condomino non dipende da qualsivoglia delibera assembleare condominiale. È sufficiente attenersi alle disposizioni del garante della privacy, bilanciando opportunamente privacy condominiale e necessità di security privata. E quanto stabilisce una sentenza del tribunale di Monza (la n.1087/2012) nel decidere una controversia promossa dalla proprietaria di un appartamento. La donna aveva chiesto che venisse dichiarata la nullità, l'illegittimità o l'annullamento di una delibera dell'assemblea condominiale che aveva disposto la rimozione di una telecamera che aveva posto su un balcone di sua proprietà. La donna aveva fatto presente che l'installazione del sistema di sicurezza era stato da lei deciso dopo aver subito ripetuti atti vandalici nella sua proprietà. Il deterrente della telecamera, in ogni caso, secondo l'attrice non avrebbe interferito in alcun modo con le esigenze di privacy degli altri condomini.
Costituendosi in giudizio il condominio sosteneva invece che l'assemblea non avrebbe chiesto la rimozione della telecamera essendosi limitata a richiamare un'impegno assunto in tal senso da un rappresentante dell'attrice. Nel merito però il condominio contestava anche la legittimità dell'iniziativa dell'attrice perché avrebbe leso la riservatezza dei condomini. Il tribunale ha dato ragione alla donna sia pur prendendo in considerazione i contrapposti interessi rappresentati dalle parti "entrambi tutelati dall'ordinamento giuridico, ossia, da un lato, l'esigenza dell'attrice di preservare la sua proprietà da danneggiamenti e dai tentativi di indebita intrusione da parte di terzi e, dall'altro quella degli altri condomini di evitare indebite interferenze nella vita privata degli abitanti dello stabile condominiale". Nel dispositivo il Tribunale accerta il diritto dell'attrice a mantenere le telecamere installate nelle parti comuni a tutela della sua proprietà e dichiara illegittime le delibere impugnate nella parte in cui ne dispongono la rimozione.
Vai al testo della sentenza in PDF
Costituendosi in giudizio il condominio sosteneva invece che l'assemblea non avrebbe chiesto la rimozione della telecamera essendosi limitata a richiamare un'impegno assunto in tal senso da un rappresentante dell'attrice. Nel merito però il condominio contestava anche la legittimità dell'iniziativa dell'attrice perché avrebbe leso la riservatezza dei condomini. Il tribunale ha dato ragione alla donna sia pur prendendo in considerazione i contrapposti interessi rappresentati dalle parti "entrambi tutelati dall'ordinamento giuridico, ossia, da un lato, l'esigenza dell'attrice di preservare la sua proprietà da danneggiamenti e dai tentativi di indebita intrusione da parte di terzi e, dall'altro quella degli altri condomini di evitare indebite interferenze nella vita privata degli abitanti dello stabile condominiale". Nel dispositivo il Tribunale accerta il diritto dell'attrice a mantenere le telecamere installate nelle parti comuni a tutela della sua proprietà e dichiara illegittime le delibere impugnate nella parte in cui ne dispongono la rimozione.
Vai al testo della sentenza in PDF
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: