Il congedo matrimoniale non deve coincidere necessariamente con il giorno delle nozze. E' quanto chiarisce la Corte di Cassazione con la sentenza numero 9150/2012, precisando però che che la fruizione del congedo "non deve essere del tutto svincolata dall'evento giustificativo". Con questa motivazione la Corte ha convalidato l'illegittimita' del licenziamento inflitto ad un ingegnere che nel lontano dicembre 2006 aveva chiesto un permesso per le sue nozze che si celebravano il 21 dicembre e, successivamente, aveva chiesto di usufruire del congedo matrimoniale dal 2 al 15 gennaio successivi. L'azienda il 28 dicembre revocava il permesso di cui il lavoratore aveva usufruito il 21 ed assegnava un congedo matrimoniale dal 21 dicembre al 4 gennaio. Secondo l'azienda il cambiamento era giustificato per il fatto che il congedo doveva essere fruito a partire dal giorno delle nozze. La vicenda finiva nelle aule dei Tribunali e l'ingegnere veniva licenziato il 31 gennaio 2007. Nel novembre 2008 interveniva poi un provvedimento che lo reintegrava nel posto di lavoro. Quando il caso è finito dinanzi alla Cassazione, i giudici della Suprema Corte hanno ricordato che "il lavoratore deve richiedere con sufficiente anticipo il congedo per matrimonio" ma il congedo non deve coincidere necessariamente con il giorno delle nozze.
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