Chi ha subito un danno per effetto del trattamento di dati personali da parte di una banca può ottenere il risarcimento danni ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile. Tale possibilità è espressamente prevista dall'articolo 15 primo comma del d.lgs 196/03. Ma se si applicano i criteri stabiliti dalla norma civilistica in materia di responsabilità per l'esercizio di attività pericolose, la presunzione di colpa a carico del danneggiante presuppone che sia prima accertata l'esistenza del nesso di causalità tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso. La prova di tale nesso incombe sul danneggiato non essendo possibile gravare l'altra parte di una presunzione di responsabilità rispetto a un evento che non è a lui riconducibile. È quanto stabilisce la prima sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza n. 8451/2012) specificando che, per converso, sotto il profilo della colpa, sarà la banca a dover dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee per prevenire il danno. In base a tale principio anche a fronte di una violazione del segreto bancario e della privacy del cliente l'istituto di credito non può essere automaticamente tenuto a risarcire il danno al correntista. Nel caso di specie il fatto che la banca avesse recapitato erroneamente alla madre del cliente un estratto conto, rendenodo così nota la sua situazione debitoria, avrebbe indotto la genitrice a un ripensamento circa la possibilità di stipulare un atto di donazione. Il processo era stato iniziato con un ricorso ex art. 152 d.lgs 196/03 in cui il correntista lamentava la violazione della privacy che lo avrebbe danneggiato dal momento che quando l'estatto conto (da cui risultava una grave esposizione debitoria) era finito nelle mani di sua madre, la donna avrebbe deciso di revocare la sua decisione di donargli un immobile. Il correntista chiedeva quindi un risarcimento pari al valore di mercato del bene. Nel corso dell'istruttoria però veniva accertato, tramite la deposizione del commercialista della madre del ricorrente e la corrispondenza intercorsa, che vi era urgenza di stipulare l'atto prima delle elezioni politiche del 2006 dopo le quali sarebbe stato prevedibile che le donazioni tra genitori e figli sarebbero state sottoposte nuovamente a tassazione. Veniva anche accertato che alla data già fissata per la stipula davanti al notaio, la madre del ricorrente aveva ritenuto di non dare corso alla vicenda. Da tale circostanza si era quindi desunto che la donna non avesse maturato una decisione in proposito e non poteva quindi ritenersi che la comunicazione della banca l'avesse dissuasa da una decisione presa.
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