Con sentenza del 17 aprile 2012, il Giudice di Pace di Palermo ha stabilito che non è possibile impugnare il verbale che accerta una violazione del Codice della Strada (C.d.S.) ex Legge n. 689/81, quando il contravventore ha accettato di avvalersi del pagamento in misura ridotta della sanzione secondo le disposizioni dell'art. 202 C.d.S. Il comma 1 del suddetto articolo stabilisce che, salvo l'applicazione di eventuali sanzioni accessorie, il soggetto che trasgredisce al Codice della Strada è ammesso a pagare, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale di accertamento, una somma pari al minimo stabilito dalle singole norme. Il Giudice di Pace, nella soluzione della controversia, si rifà interamente alla posizione assunta a tale proposito dalla Corte di Cassazione, la quale, in un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, sostiene la non impugnabilità del verbale nel caso in cui il contravventore abbia accettato il pagamento in misura ridotta della sanzione. L'assunto da cui parte la Suprema Corte, ripreso nella sentenza in questione, è quello che considera la funzione del pagamento in misura ridotta prevista dal Codice della Strada simile a quella dell'oblazione nel campo del diritto penale. Secondo la Cassazione " il pagamento in misura ridotta costituisce ... un istituto caratterizzato da finalità agevolative e deflattive ad un tempo". Quando il trasgressore decide di avvalersene per libera scelta, al fine di evitare ulteriori aggravi patrimoniali, rinuncia, contemporaneamente, ai rimedi oppositivi previsti dagli artt. 202, 203 e 204 C.d.S. i quali non contemplano la possibilità di effettuare il pagamento della sanzione con riserva di impugnazione. Il pagamento in misura ridotta ha lo scopo di chiudere in maniera immediata e definitiva il rapporto tra contravventore e Pubblica Amministrazione. Se fosse permessa la possibilità di ricorrere avverso il verbale di accertamento nelle suddette condizioni, verrebbe vanificato l'obiettivo primario dell'agevolazione rappresentata dal pagamento in misura ridotta della multa.
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