Con sentenza del 18 maggio 2012, n. 19170, la Corte di Cassazione, Sez. Pen., ha chiarito che il malessere avvertito dal conducente che stia per avere un "colpo di sonno" durante la guida lo legittima ad effettuare una sosta in corsia di emergenza. In questo caso, infatti, il concetto di malessere rientra in quello preso in considerazione al comma 1, lett. d), dell'art. 157 del Codice della Strada. Tale disposizione stabilisce che "per sosta di emergenza si intende l'interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo e' inutilizzabile per avaria ovvero deve arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero". La Suprema Corte, a tale proposito, spiega che il "malessere fisico" di cui sopra non può avere un significato limitato e limitante, ma deve essere esteso anche alla situazione del caso di specie. Solitamente il malessere a cui fa riferimento l'art. 157 codice della strada. viene interpretato come un'infermità che incide sulla capacità intellettiva e volitiva del soggetto ex art. 88 codice penale oppure come un'ipotesi di caso fortuito ex art. 45 c.p. A queste interpretazioni, la Cassazione Penale aggiunge lo stato di affaticamento e di torpore che costituisce l'anticamera al colpo di sonno, provocando un brusco abbassamento del livello di attenzione nel guidatore. In presenza di tale condizione psico-fisica, il conducente è tenuto alla sosta al fine di interrompere la guida per esigenze di tutela che riguardano la propria persona e gli altri utenti della strada. Su questo presupposto, la Suprema Corte non ha, di conseguenza, riconosciuto la responsabilità penale per omicidio colposo a carico di un auto-trasportatore che si era fermato in sosta sulla corsia di emergenza quando, perdendo il controllo della propria vettura a causa di uno pneumatico scoppiato, un automobilista moriva dopo essersi scontrato con il Tir in sosta.
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