Nel caso di specie un disabile, assistito dall'Associazione Luca Coscioni, citava, avanti al Tribunale ordinario, il Comune di Roma in quanto inadempiente rispetto alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche, ritenendo che tale comportamento integrasse un'ipotesi di discriminazione. Da parte sua l'Amministrazione locale sosteneva il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario. Quest'ultimo, nella sentenza del 5 marzo 2012, n. 4929, ha ritenuto di ravvisare nella condotta della Pubblica Amministrazione un caso di discriminazione indiretta ex art. 2, comma 3, Legge n. 67/2006, la quale contiene norme in materia di "Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni". Nella suddetta disposizione il legislatore chiarisce che "si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone". Secondo il Tribunale di Roma l'inadempienza del Comune di Roma circa l'eliminazione delle barriere architettoniche, specialmente nella fruizione dei servizi pubblici essenziali quali il trasporto, integra un'ipotesi di discriminazione indiretta del disabile poichè lo mette in una condizione di svantaggio rispetto agli altri individui. Pertanto, su questo presupposto, il giudice ha innanzitutto stabilito che il disabile ha tutto il diritto di adire l'autorità giudiziaria ordinaria per far valere la responsabilità della Pubblica Amministrazione, inoltre ha disposto circa due aspetti rilevanti: il risarcimento del danno e la cessazione della condotta discriminatoria. Nel primo caso la sentenza stabilisce che il Comune è tenuto al risarcimento dei danni patrimoniali e morali se richiesti da parte attrice. Nel secondo caso "ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio, ove ancora sussistente, e adotta ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione, comprese l'adozione, entro il termine fissato nel provvedimento stesso, di un piano di rimozione delle discriminazioni accertate". (Sentenza del Tribunale di Roma - Sezione II civile - 5 marzo 2012 n. 4929).
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: