La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Sent. n. 10659/2003) ha stabilito che è nulla la notifica di un avviso di accertamento intestato e diretto al contribuente defunto se eseguita nell'ultimo domicilio di questo, ma non è diretta agli eredi collettivamente ed impersonalmente. I Giudici di Piazza Cavour hanno evidenziato come "lo statuto del contribuente (legge 212/00) all'articolo 6, imponga all'amministrazione finanziaria di «assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati», dandone a lui comunicazione nel «luogo di effettivo domicilio ... quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione», e vieti di chiedere al contribuente «documenti e informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria»: principi, questi, che sembrano, almeno in buona parte, un coerente sviluppo di principi già in qualche modo impliciti nel sistema di notificazione regolato dall'articolo 65, Dpr 600/73". La Corte ha poi aggiunto che "la mancata comunicazione ai sensi dell'articolo 65, comma 2 del Dpr 600/73 del decesso del contribuente da parte degli eredi, non legittima la notifica di un avviso di accertamento intestato e diretto al contribuente in questione che sia eseguita nell'ultimo domicilio di questo ma non sia diretta agli eredi collettivamente ed impersonalmente".
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