Con la sentenza 21 giugno 2012, n. 10327, la Cassazione si pronuncia sul licenziamento del lavoratore in seguito a sanzione disciplinare. La Cassazione ritiene che il danno provocato dal lavoratore ad un mezzo di proprietà dell'azienda è inidoneo a giustificare una sanzione di tipo espulsivo, quando lo stesso risulti di entità minore a quella contestata e comunque non ricollegabile interamente all'incidente in esame. Il contratto collettivo, infatti, prevede solo la multa o la sospensione per gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'azienda e pertanto la condotta del ricorrente in primo grado non poteva essere sanzionata con misure espulsive del resto obiettivamente sproporzionate rispetto al fatto contestato. Per questi motivi la chiesta conversione in licenziamento per giustificato motivo soggettivo, non emergendo un notevole inadempimento da parte del lavoratore, non poteva essere accolta. Nel caso di specie, il lavoratore ha omesso di informare la direzione dell'accaduto, in quanto il titolare non era presente in azienda ma si è comunque adoperato a riferire per iscritto dell'accaduto. La sanzione del licenziamento disciplinare risulta pertanto sproporzionata in quanto il danno è di modesta entità e il lavoratore ha riferito tempestivamente.
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