Con la sentenza n. 8516/2012, le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione hanno stabilito che il Ministero della Giustizia è legittimato passivo nel procedimento di opposizione al decreto di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori di patrocinati a spese dello Stato. Secondo quanto si apprende dalla sentenza di legittimità, un avvocato impugnava con ricorso il decreto con cui il tribunale di Brescia liquidava l'onorario per l'opera professionale prestata, nell'ambito di un processo penale, a favore di un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Il tribunale riduceva la pretesa esposta nella nota spese e il professionista ricorreva in sede di legittimità, chiamando in causa il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia e l'Agenzia delle Entrate che eccepiva, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva. Emergendo contrasto giurisprudenziale sulla questione della legittimazione passiva, la prima sezione civile, con ordinanza interlocutoria, rimetteva la questione alle Sezioni Unite civili. Il massimo consesso di Piazza Cavour risolveva così la questione: partendo dal presupposto che nei procedimenti di opposizione a liquidazione di compensi e onorari inerenti a giudizi civili e penali, suscettibili di restare a carico dell'"erario", "quest'ultimo è parte necessaria, ancorché estraneo al giudizio presupposto", la Corte veniva chiamata a risolvere la questione del soggetto destinato ad identificare "l'erario". Rigettando l'individuazione proposta dall'avvocato che aveva chiamato in casua l'Agenzia delle Entrate, la Corte ha spiegato che la stessa non può essere parte necessaria nel giudizio in quanto le norme istitutive delle Agenzie fiscali, che circoscrivono l'ambito di azione dell'Agenzia delle Entrate allo svolgimento degli specifici servizi (in tema di tributi, imposte, diritti e altre entrate, anche di natura extratributaria) non consentono di riconoscere all'Agenzia alcuna funzione in tema di erogazione dei compensi dovuti ad ausiliari del giudice o ai difensori incaricati di esercitare la difesa in regime di patrocinio a spese dello Stato. Parte necessaria deve essere quindi ogni soggetto esposto all'obbligo di sopportare l'onere economico del compenso e cioè il Ministero della Giustizia su cui effettivamente grava il relativo onere. "Come emerge anche dalla previsione di cui all'art. 185, comma1, d.p.r. 115/2002, è, infatti, sul bilancio del Ministero della Giustizia (…) che viene a gravare l'onere degli esborsi correlativi, in concreto gestito a favore dei funzionari delegati (…). Fatta questa ricostruzione, le Sezioni Unite hanno così emesso il seguente principio di diritto: "posto che il procedimento di opposizione ex articolo 170 Dpr 115/02 (al decreto di liquidazione dei compensi a custodi e ausiliari del giudice ed al decreto di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori di patrocinati a spese dello Stato) presenta, anche se riferito a liquidazioni inerenti ad attività espletate ai fini di giudizio penale, carattere di autonomo giudizio contenzioso avente ad oggetto controversia di natura civile incidente su situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale, parte necessaria dei procedimenti suddetti deve considerarsi ogni titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento: ne consegue che in tale prospettiva finalistica va letta la previsione di cui all'articolo 170 Dpr 115/02 e che, nei procedimenti di opposizione a liquidazioni inerenti a giudizi civili e penali suscettibili di restare a carico dell'«erario», anche quest'ultimo, identificato nel ministero della Giustizia, è parte necessaria".
Consulta testo sentenza n. 8516/2012
Consulta testo sentenza n. 8516/2012
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