Prima tappa del viaggio alla scoperta delle opposizioni alle multe. In relazione ai processi instaurati dopo il 6 ottobre 2011 il ricorso per opporre le sanzioni amministrative (ordinanze-ingiunzioni) segue ora il rito del LAVORO a seguito dell'emanazione del Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150, ed è soggetto a termini perentori (a pena di inammissibilità dell'impugnativa) che sono di appena trenta giorni dalla notificazione del provvedimento (si tratterà della notifica del verbale di accertamento) ovvero dalla contestazione dell'addebito, che vengono aumentati a sessanta se l'interessato risieda all'estero (il domicilio estero non rileva). Si tratta di termini processuali con il corollario che trova applicazione l'art. 155 c.p.c. sulla sospensione feriale dei termini contemplata dalla Legge n. 742 del 1969. Non si contano, quindi, i giorni intercorrenti nel famoso lasso di tempo ricompreso tra il 1° agosto ed il 15 settembre di ogni anno. Il computo del termine esclude il giorno di partenza del calcolo che noi legulei definiamo dies a quo, mentre si calcola il giorno di arrivo del vostro conteggio, quello finale che noi legali, che amiamo la lingua latina (o ne facciamo sfoggio?), chiamiamo dies ad quem. Se il computo del termine vi porta ad un giorno festivo, la scadenza si intende prorogata al primo dì non festivo, talché incappando in festività a catena (25 dicembre e 26 dicembre, ad esempio), il termine si prolunga in avanti. Tendenzialmente la modalità di presentazione del ricorso è la consegna di persona presso la cancelleria del giudice di pace, ove spesso vi danno anche una mano con gentilezza e cortesia. Ad ogni modo, il ricorso può essere presentato anche a mezzo del servizio postale, come affermato dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 98 del 18 marzo 2004; il legislatore è stato così brillante che lo ha pure specificato nella prima frase dell'art. 7, terzo comma, del Decreto Legislativo n. 150 del 2011; in tal caso, il perfezionamento della notifica avverrà all'istante, vale a dire nel momento in cui consegneremo il plico all'ufficiale giudiziario o alle poste, come ci ha insegnato la Consulta con la storica pronuncia n. 477 del 26 novembre 2002; il ricorso dovrà contenere l'indicazione dell'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto e le ragioni della domanda con le conclusioni. Nel corpo delle conclusioni il ricorrente dovrà dichiarare il valore della procedura di OSA, acronimo che significa opposizione alle sanzioni amministrative. Con rara ipocrisia gli atti del processo sono sì esenti da ogni tassa e imposta, ma scontano l'iniquo contributo unificato ch'è di € 37,00 per i processi sino ad € 1.100,00. Il che vuol dire che lo Stato, che non potrebbe essere meno democratico in proposito, tende ad indurvi a desistere dalle opposizioni, anche perché spesso il valore in contesa non è di gran lunga superiore all'importo del contributo unificato. Anche a seguito della novità introdotta dalla riforma 2011, è consentita ancora la presentazione dell'istanza ad opera del ricorrente personalmente, senza l'assistenza tecnica di un avvocato. Purtroppo, al ricorrente, che può essere sia il contravventore, sia il responsabile solidale della violazione irrogata, vengono imposte le stesse regole tecniche che deve rispettare l'avvocato, senza possedere il bagaglio culturale sull'iter processuale. La competenza per materia è devoluta al giudice di pace. La competenza per territorio appartiene al giudice di pace del luogo ove è stata commessa l'infrazione; noi praticoni del diritto godiamo nel definire pomposamente tale radicamento di competenza il locus commissi delicti, anche se spesso si tratta di un divieto di sosta e Franca Leosini, con le sue "Ombre sul Giallo" e con i suoi "sordidi" (quante volte ripete questo aggettivo?) omicidi, c'entra come i cavoli a merenda. L'opposizione si estende anche alle sanzioni accessorie, come la decurtazione dei preziosi punti - patente. Il che equivale ad affermare che per legge, quand'anche non vengano menzionate in ricorso, l'impugnazione coinvolgerà anche le sanzioni accessorie, che divengono un unicum inscindibile con l'opposizione al provvedimento principale. Talché, il controllo giurisdizionale sull'operato della Pubblica Amministrazione toccherà anche le sanzioni accessorie. L'opposizione può essere introitata soltanto da chi non abbia effettuato il pagamento in misura ridotta, che comporta l'estinzione del procedimento amministrativo e rinuncia all'esercizio del diritto di critica del provvedimento (fine della prima puntata - prosegue domani a comando su Studio Cataldi, se i miei venticinque lettori scriveranno nel form sottostante che il viaggio può essere interessante e deve, quindi, proseguire; altrimenti sarà sufficiente suonare il campanello e l'autista fermerà il pullman).
Scrivi all'Avv. Paolo Storani
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Civilista e penalista, dedito in particolare
alla materia della responsabilità civile
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