Dopo aver appreso oggi con malcelato giubilo da Studio Cataldi l'ultimo grido della Cassazione Penale n. 24118/2012, vale a dire che si può dare del "LANACAPRINISTA" all'avvocato che si perde in inutili astrazioni perché l'espressione manca di offensività e non ha valenza denigratoria (anzi io darei un premio alla fantasia), mi accingo, puntuale come una cambiale svizzera, a tracciare la seconda tappa del nostro viaggio nel mondo delle contravvenzioni stradali, iniziato appena ieri e già minacciato dagli autovelox, come ammonisce il lettore atzmar@tiscali.it alle h.13:49 del 3 luglio 2012 ("Bravo collega, non ti perdere d'animo, seguirò il viaggio e occhio agli autovelox!"); ahinoi, l'opposizione alla violazione stradale che abbiamo cominciato a coltivare nella scorsa puntata normalmente non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento sanzionatorio che noi vorremmo mandare amorevolmente al macero giuridico. Sul punto l'art. 5 del Decreto Legislativo n. 150 del 1° settembre 2011 è categorico. Pertanto, dovremo richiedere una pronuncia specifica al GdP; l'iter ha un doppio binario: il primo porta alla procedura d'urgenza, in caso di pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile derivante dal tempo che il processo 'stradale', pur nella sua celerità, comporterà per pervenire alla decisione sull'oggetto dell'impugnazione. A me pare un concetto di tipo CAUTELARE che ricalca una certa irreversibilità del pregiudizio che potrebbe derivare, nelle more della procedura di OSA, alla sfera giuridico-economica dell'interessato. E' ovvio che occorrerà presentare insieme al ricorso l'idonea documentazione a sostegno dell'istanza di sospensiva; l'importante è sapere che la sospensiva potrà essere disposta dal giudice prima dell'avvio della causa vera e propria; noi tecnocrati del processo siamo soliti dire, per fregiarci abusivamente del titolo di latinisti provetti, "inaudita altera parte". La sospensiva viene concessa con DECRETO emesso FUORI UDIENZA. Notate come al secondo comma dell'art. 5 del più volte menzionato Decreto Legislativo 150/'11 si parli proprio di decreto, mentre al comma precedente si menziona un'ORDINANZA non impugnabile. Ora, è chiaro che questo primo provvedimento ha natura provvisoria e non necessita di un contraddittorio con l'Ufficio che vi ha appioppato la multa. Va anche ricordato chi è il nostro antagonista, che noi ginnasiarchi del processo definiamo, non senza una punta di malizia, legittimato passivo. La legittimazione passiva spetta al prefetto quando le violazioni che noi stiamo contrastando sono state accertate da funzionari, ufficiali, agenti dello Stato in cui vi trovate vostro malgrado a vivere. Le Regioni, le Province sinché non le sopprimono ed i Comuni saranno i vostri antagonisti se i funzionari, ufficiali e agenti sono rispettivamente regionali, provinciali o comunali. Tutto ciò sta scritto al comma quinto dell'art. 7 del Decreto legislativo n. 150/'11. Il principio del contraddittorio, cardine sovrano di ogni processo che vuol dirsi davvero democratico, si esplicherà poi alla prima udienza quando il GdP sarà chiamato alla conferma - una sorta di convalida - della già concessa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto che avete impugnato con il ricorso. Va da sé che soltanto un GdP fuori di brocca potrà revocarvi incautamente la sospensiva che vi è stata concessa appena pochi giorni prima, in una situazione tecnico-giuridica che ben difficilmente potrà aver risentito di un qualche mutamento nella valutazione del periculum: così si chiama, per noi iniziati, il rischio imminente di un danno grave ed irreparabile. Con certosina cura il legislatore della Riforma 2011 chiosa che "la sospensione diviene inefficace se non è confermata, entro la prima udienza successiva, con l'ordinanza di cui al comma 1". Ora, tale periculum dovrà essere concreto, non potendosi ravvisare tale, a titolo esemplificativo, la mera difficoltà di attivare la restituzione dell'importo in caso di pagamento seguito dall'annullamento dell'atto impugnato; del resto, lo stato di insolvenza della Pubblica Amministrazione, per quanto riscontrabile nella vita di tutti i giorni, per i manuali di diritto non è contemplato. Aggiunge molto opportunamente l'Avv. Michelina D'AMORE con il post pervenutomi alle h.17:07 del 3 luglio 2012 una postilla alla puntata di ieri che per l'appunto avevo l'intenzione di inserire a chiarimento: "Volevo solo aggiungere una breve postilla a quanto sopra riportato, ovvero che sia nel caso in cui la parte personalmente invii il ricorso a mezzo del servizio postale, sia che lo depositi nella Cancelleria del Giudice di Pace territorialmente competente, è opportuno che la stessa dichiari la propria domiciliazione nel territorio dove ha sede l'Ufficio del Giudice di Pace altrimenti tutte le notificazioni e/o comunicazioni verranno effettuate nella Cancelleria. Quindi, dopo aver depositato il ricorso, se non ha eletto domicilio, la parte dovrà premunirsi di controllare periodicamente in Cancelleria se vi sono notizie circa la fissazione dell'udienza di comparizione. Specifico questo perché molte volte (lo so per esperienza diretta) il semplice cittadino che guardando la pubblicità progresso (o regresso a seconda dei casi!) pensa di farcela a svolgere questo compito semplicissimo, si ritrova a dover pagare oltre alla sanzione iniziale per la quale aveva presentato ricorso, anche tutte le spese, interessi di mora ecc. (che faranno lievitare la cifra fino a quasi il quadruplo), derivanti da una sentenza di condanna del Giudice di Pace, sentenza di cui non era nemmeno a conoscenza visto che la stessa era stata notificata nella stessa Cancelleria del Giudice di Pace! Avv. Michelina D'Amore"). Come sempre, grazie cara, superaffezionata Michelina. Mi domandavo se il malcapitato ricorrente potrebbe essere salvato dall'indicazione di un'utenza fax o della PEC, tanto sbandierata dalla "pubblicità progresso o regresso". Infine, nella procedura ordinaria - ed è questo il secondo binario rispetto alla procedura d'urgenza - il GdP, instaurato il contraddittorio con l'Ufficio che ha elevato la sanzione e "sentite le parti", di norma in occasione della prima udienza di comparizione, provvede sulla sospensiva con ORDINANZA NON IMPUGNABILE. Evidenzio che non sarà possibile impugnare tale ordinanza con istanza ad hoc in Tribunale (fine della seconda puntata - prosegue domani a comando su Studio Cataldi, se i miei venticinque lettori scriveranno nel form sottostante che il viaggio può essere interessante e deve, quindi, proseguire; altrimenti sarà sufficiente suonare il campanello e l'autista fermerà il pullman). PS=In bocca al lupo a MAURIZIO LEO che alle h.13:17 del 3 lug '12 mi ha scritto "L'articolo è interessante e mi piacerebbe poter continuare a leggerne le prossime puntate, poi... come dire... mio malgrado, casca proprio come il cacio sui maccheroni". Un abbraccio all'Avv. CRISTINA COLOMBO (h.13:01 del 3 lug '12), troppo buona "anche da legale e 250° lettore: fantastico! è bello leggere una "penna" così. Avv. Cristina Colombo - Perugia".
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Civilista e penalista, dedito in particolare
alla materia della responsabilità civile
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