"In tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, pur nel regime precedente l'entrata in vigore del D.lgs. n. 38 del 2000, è indennizzabile l'infortunio occorso al lavoratore "in itinere", ove sia derivato da eventi dannosi, anche imprevedibili ed atipici, indipendenti dalla condotta volontaria dell'assicurato, atteso che il rischio inerente il percorso fatto dal lavoratore por recarsi ai lavoro è protetto in quanto ricollegabile, pur in modo indiretto, alle svolgimento dell'attività lavorativa, con il solo limite del rischio elettivo". Sulla base di tale principio di diritto, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 11545 del 10 luglio 2012, ha accolto il ricorso di una lavoratrice avverso la decisione della Corte d'Appello che, confermando la sentenza di primo grado, aveva rigettato la domanda proposta dalla lavoratrice nei confronti dell'INAIL, avente ad oggetto la corresponsione dell'indennità temporanea e della relativa rendita conseguente all'infortunio in itinere occorsole sulla strada del rientro a casa a seguito di una aggressione avvenuta a fini di scippo che le aveva provocato varie lesioni. La Suprema Corte sottolinea che erroneamente la Corte di merito aveva posto a base del decisun il rilievo fondante secondo il quale il fatto doloso di un'altra persona aveva interrotto il nesso causale fra la ripetitività necessaria del percorso casa-ufficio e gli eventi negativi, ad essi connessi. Cassata con rinvio, dunque, la sentenza della Corte territoriale poiché - precisano i giudici di legittimità - non si e attenuta al principio di diritto ricordato in quanto ha ritenuto che tra prestazione lavorativa ed evento sussisteva esclusivamente coincidenza cronologica e topografica, sicché nessun nesso eziologico poteva configurarsi tra evento ed esecuzione della prestazione.
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