Quel che è accaduto alla signora M.C. Non deve essere stato molto piacevole. Ritrovarsi un bel dì con la propria casetta nuova nuova, invasa da acque nere fecali (sì, proprio quelle!), per di più provenienti dagli appartamenti soprastanti deve essere stato uno choc. Io sono andata in palla anni fa per un semplice Wc otturato! Naturalmente e giustamente la signora ha subito intimato il Condominio a porre rimedio, con lavori ad hoc per poter evitare i reflussi mefitici, portandolo in giudizio davanti al Pretore di Bari (21-12-1990). Nel 1996 (!) ha ottenuto che il Condominio eseguisse immediatamente (accidenti, che solerzia!) i lavori, come da indicazioni iniziali dell'ing. R.N.. Che nel mentre però aveva effettuato un secondo sopralluogo e aveva optato per lavori meno onerosi, ma evidentemente di minor gradimento per la M.. E non proprio senza aver torto, visto che a suo dire avrebbero modificato l'estetica dell'appartamento. E siccome si sa In Italia siamo tutti esteti ecco che la signora ha pensato bene di fare appello. Le motivazioni addotte dalla proprietaria erano due. Innanzitutto la signora M. sosteneva che ci fosse stata una vera e propria servitù coattiva perché le tubature fognarie condominiale erano state fatte passare in casa sua, pur di risparmiare sui lavori. In secondo luogo secondo M. si erano ignorate le sue lamentele in merito ai lavori "al risparmio" e non si era tenuto conto dei danni che i lavori avrebbero apportato alla sua proprietà.
La Seconda sezione civile, però, con sentenza 10584 del 25-06-2012, ha rigettato il ricorso dando ragione al Condominio sottolineando che le tubature nuove non sarebbero assolutamente in comproprietà, come affermato dalla signora. La Cassazione ha sottolineato che "non può trovare applicazione la presunzione di comproprietà di cui all'articolo 1117, n. 3 Cc in quanto essa, prevista anche per l'impianto di scarico delle acque, opera con riferimento alla parte dell'impianto che raccoglie le acque provenienti dagli appartamenti e che presenta l'attitudine all'uso ed al godimento collettivo, con esclusione delle condutture (ivi compresi i raccordi di collegamento) che diramandosi da detta colonna condominiale discarico, servono un appartamento di proprietà esclusiva". I lavori inoltre non avrebbero prodotto la tanto temuta costituzione di servitù, in base al principio "nemini res sua servit", "a fronte dell'accertamento in fatto che le tubazioni realizzate servono esclusivamente i locali dell'attrice, senza che sia dato distinguere una diversa proprietà del fondo dominante e di quello servente".
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barbaralgsordi@gmail.it
La Seconda sezione civile, però, con sentenza 10584 del 25-06-2012, ha rigettato il ricorso dando ragione al Condominio sottolineando che le tubature nuove non sarebbero assolutamente in comproprietà, come affermato dalla signora. La Cassazione ha sottolineato che "non può trovare applicazione la presunzione di comproprietà di cui all'articolo 1117, n. 3 Cc in quanto essa, prevista anche per l'impianto di scarico delle acque, opera con riferimento alla parte dell'impianto che raccoglie le acque provenienti dagli appartamenti e che presenta l'attitudine all'uso ed al godimento collettivo, con esclusione delle condutture (ivi compresi i raccordi di collegamento) che diramandosi da detta colonna condominiale discarico, servono un appartamento di proprietà esclusiva". I lavori inoltre non avrebbero prodotto la tanto temuta costituzione di servitù, in base al principio "nemini res sua servit", "a fronte dell'accertamento in fatto che le tubazioni realizzate servono esclusivamente i locali dell'attrice, senza che sia dato distinguere una diversa proprietà del fondo dominante e di quello servente".
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