La Corte di Cassazione, con sentenza n. 12774 del 23 luglio 2012, ha affermato l'illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato ad un dipendente che, in due dei dieci giorni del periodo di cure termali, di cui aveva usufruito utilizzando un corrispondente numero di giorni di permesso retribuito, non aveva effettuato dette cure. La Suprema Corte, rigettando il ricorso della società datrice di lavoro avverso la pronuncia del giudice di secondo grado che riteneva eccessiva la sanzione del licenziamento, tenuto conto che il CCNL prevedeva il licenziamento senza preavviso per l'ipotesi di tre giorni consecutivi di assenza ingiustificata, ritiene corretta la pronuncia della Corte d'Appello sottolineando come "la sanzione di cui si discute era da ritenersi effettivamente eccessiva, tenuto conto del fatto che l'infrazione contestata (consistente, in ipotesi, in due giorni di mancate cure termali sui dieci coperti da permessi retribuiti) si risolveva, in definitiva, in un (parziale) inadempimento degli obblighi lavorativi del dipendente, fattispecie evidentemente del tutto diversa da quella dell'atto doloso, o gravemente colpevole, con danno per l'azienda.". Il giudice di merito - precisano i giudici di legittimità - ha poi correttamente evidenziato che mancava la prova in maniera univoca che il lavoratore non si fosse recato nell'istituto termale dato che "poiché l'onere di provare la legittimità di un licenziamento grava sul datore di lavoro, e poiché quest'ultimo, nel caso in esame, come dimostrazione della sussistenza dell'infrazione, si era limitato ad addurre soltanto che gli investigatori incaricati non avevano visto il G. presso l'istituto termale nei due giorni in questione, tale onere non poteva ritenersi assolto; ciò in quanto, il fatto di non averlo visto, per di più tra tanta gente (dalle 30 alle 50 persone, come ricavantesi dall'istruttoria testimoniale svolta) e conoscendolo non di persona, ma -come ancora emergente dalla espletata istruttoria- solo attraverso una fotografia uso tessera, non provava in maniera univoca che il G. non si fosse recato nell'istituto termale, non potendosi con certezza escludere, anche in considerazione delle evidenziate circostanze, un errore nell'attività investigativa.".
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