Sembra assurdo ma può capitare anche a un avvocato di dover ricorrere (per ben due volte) in Cassazione per vedersi riconoscere il diritto a una equa liquidazione della nota spese per l'attività svolta... in Tribunale! Ai limite della barzelletta, eppure è quanto è accaduto ad un avvocato, Mario Timberi, che, dopo aver prestato la sua opera in qualità di difensore d'ufficio presso il Tribunale di Grosseto si è visto decurtare le voci "diritti" che aveva indicato nella nota spese
presentata a fine causa. Il Tribunale di Grosseto gli aveva infatti liquidato la complessiva somma di 4.313.600 lire di cui di cui lire 4.000.000 per diritti ed onorari ed il resto per spese. Peccato che però la cifra indicata dal professionista per i soli diritti fosse già da sola di ben 3.980.000. A fronte della ingiusta riduzione l'avvocato aveva invocato, per la liquidazione dei suoi compensi, l'art.28 della legge 13-4-1942 n.794. Il caso è finito dinanzi alla Corte di Cassazione che ha dato ragione al professionista cassando il provvedimento con rinvio. A questo punto però il Tribunale di Grosseto depositava un'ordinanza che confermava l'importo di 4.000.000 limitandosi a precisare che la somma di lire 4.000.000 doveva riferirsi per lire 2.200.000 agli onorari e per lire 1.800.000 ai diritti. Non demordendo l'avvocato si era nuovamente rivolto alla Cassazione. Oltre all'onorario l'avvocato questa volta (denunciando la violazione e la falsa apllicazione dell'art.24 della legge 13-6-1942 n.794 e della tariffa forense) ha preteso anche il pagamento per le spese di appello e per il ricorso in Cassazione. La VI sezione civile della Corte, con sentenza 10966 del'11-5-2012, gli ha dato ragione, spiegando che la riduzione dell'onorario deve essere ragionevolmente giustificata e non imposta, soprattutto a fronte di una nota spese riportante in dettaglio le singole voci che costituiscono la prestazione finale. Per gli ermellini infatti "il ricevente non è stato posto nelle condizioni di procedere ad una verifica della conformità dell'importo liquidato rispetto alle tariffe professionali forensi".
Barbara LG Sordi
Email barbaralgsordi@gmail.it

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