La Cassazione, con sentenza n. 14096 del 2012, decide in materia di barriere architettoniche. Facendo installare, nel cortile del proprio condominio, un ascensore a distanza illegale rispetto alle vedute esercitate dall'unità immobiliare degli attori e lesivo del decoro del fabbricato, la convenuta aveva contestato, davanti al Tribunale, che l'opera era conforme alla normativa di cui alla L. n. 13 del 1989, che deroga alle distanze legali, e, che comunque, era stata autorizzata dall'assemblea condominiale. Il tribunale, sentito il consulente tecnico, riteneva che l'installazione non fosse lesiva del decoro architettonico. Infatti, essendo collocato nel cortile, l'ascensore non impediva l'uso del fabbricato ai condomini, nè alterava la destinazione dello stesso. Successivamente, i condomini, rivoltisi alla Corte d'Appello, chiedevano la rimozione dell'opera e il ripristino dello status quo ante. La Corte ha accolto la domanda dei condomini, ritenendo che si dovessero applicare le norme delle distanze legali. Tali norme non potevano essere derogate, in quanto l'ascensore non poteva essere considerato impianto indispensabile per l'effettiva abitabilità dell'appartamento. La Corte di Cassazione, con la sentenza di cui sopra, ha stabilito, invece, che l'ascensore rientra nel concetto d'impianto che deve essere considerato indispensabile per una reale abitabiltà di un appartamento. Infatti, la L. n. 13 del 1989 favorisce tale realizzazione. Nello specifico, l'art. 2, prevede che le innovazioni alle barriere architettoniche sono deliberate con quorum inferiore, rispetto a quello previsto dall'art. 1136 c.c., quando si tratta di eliminare opere che possano arrecare impedimento ai portatori di handicap e ai ciechi. Un ascensore facilita l'accesso al condominio per queste categorie di persone.
LEGGI IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA 14096/2012
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