La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 1131672003) ha stabilito che il ginecologo di fiducia, pur non essendo responsabile delle carenze della struttura ospedaliera, presso la quale svolge le funzioni di medico ospedaliero, né delle condotte colpose di altri dipendenti dell'Ente, ha tuttavia l'obbligo di informare il paziente dell'eventuale, anche se solo contingente, inadeguatezza della struttura presso la quale lo stesso è ricoverato (tanto più se la scelta sia effettuata in ragione proprio dell'inserimento del medico di fiducia in quella struttura pubblica) e di prestare allo stesso ogni attenzione e cura che non siano assolutamente incompatibili con lo svolgimento delle proprie mansioni di pubblico dipendente. I Giudici hanno precisato che "dovere del medico che abbia partecipato all'intervento in ragione di un rapporto professionale diretto con il paziente, di adoperarsi comunque per il raggiungimento del risultato al di là della sua estraneità alla insufficienze della struttura in cui abbia operato, ed anzi tenendone conto al fine di conformare la propria condotta al raggiungimento dell'obiettivo costituito dall'esito favorevole dell'intervento". I Giudici di Piazza Cavour hanno inoltre ribadito che in tema di responsabilità professionale del medico-chirurgo compete al medico, tutte le volte che il caso affidatogli non sia di particolare complessità, provare che l'insuccesso del suo intervento è stato incolpevole e non al paziente dimostrarne la colpa.
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: