Può capitale di imbattersi con colleghi incapaci ma se vogliamo davvero criticarli dobbiamo fare attenzione ad usare un certo "stile". È quanto afferma la Corte di Cassazione spiegando che l'importante è che le critiche non vadano a screditare la persona cui sono rivolte. Con questa precisazione la suprema Corte ha annullato una condanna per ingiuria inflitta a un avvocato che aveva inoltrato una serie di fax a un suo corrispondente lamentando la sua incapacità professionale e preannunciando l'interruzione del rapporto. Nella sentenza (n. 32987/2012) la Corte riporta le espressioni utilizzate e che avevano portato a una sentenza di condanna sia in primo grado sia in appello. In uno dei fax l'avvocato scriveva "formulo la presente al fine di segnalarvi la stravagante circostanza che ci e' pervenuta una vostra raccomandata quale busta vuota senza lettera di sorta....". Dopo un po' di tempo seguiva un altro fax con scritto, tra le altre cose: "riscontro il suo stravagante fac-simile con il quale, oltre a bizzarre considerazioni del tutto incomprensibili al sottoscritto...". In un telgramma poi l'Avvocato scriveva "certo che si tratti di banale ignoranza dei propri doveri professionali, le preannuncio azione disciplinare". Il caso finiva dinanzi al giudice di pace di Teramo che, a conclusione del giudizio, condannava l'avvocato ad una multa di 600 Euro per ingiuria. La condanna veniva confermata anche dal Tribunale. Ora però la Corte ha ribaltato il doppio verdetto facendo notare che la critica rivolta al collega per sfiducia e disistima "e' da considerare come espressa in maniera formalmente proporzionata, senza uso di argumentum ad hominem, inteso a generalmente screditare" il collega. Per quanto riguarda l'uso delle parole "banale ignoranza" la Corte fa notare che il vocabolo "qualifica l'ignoranza attribuita al querelante per non conoscere la norma che consente agli avvocati di depositare atto presso la segreteria dell'Ordine di quei professionisti, norma sulla cui vigenza nessuna valida contestazione risulta effettuata". in sostanza le critiche al collega sulla sua capacità professionale hanno complessivamente una casa legittimante che rimuove la antigiuridicità della condotta ingiuriosa. Si tratta di critiche che rientrano nel corretto esercizio del diritto di giustificare l'interruzione di un rapporto fiduciario.
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