"Integra il reato di falsità materiale del privato in autorizzazione amministrativa (artt. 477 e 482 c.p.) la riproduzione fotostatica del permesso di parcheggio, a nulla rilevando l'assenza dell'attestazione di autenticità, la quale non incide sulla rilevanza penale del falso allorché il documento abbia l'apparenza e sia utilizzato come originale, considerata anche la notevole sofisticazione dei macchinari utilizzati, capaci di formare copie fedeli all'originale, come tali idonee a consentire un uso atto a trarre in inganno la pubblica fede." Questo è il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 33214 del 23 agosto 2012. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso di un guidatore condannato per falso in autorizzazione amministrativa che per parcheggiare aveva utilizzato una fotocopia di un permesso per invalidi. La Cassazione precisa che "non è punibile il falso grossolano, ossia soltanto quello facilmente riconoscibile ictu oculi anche da persone del tutto sprovvedute, mentre è punibile quello che richieda una certa attestazione per il riconoscimento della falsificazione". Nel caso di specie non si può parlare neanche di falso grossolano in quanto la falsità in oggetto era stata accertata da persona qualificata che aveva constatato la non rifrangenza di un bollino posto sull'atto, elemento rilevante non immediatamente percepibile da chiunque.
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