Contro il provvedimento di modifica l'avvocato proponeva opposizione facendo notare che il primo decreto di pagamento, a cui era stata data esecuzione e che non era stato impugnato nei termini, non poteva essere più modificato.
Il Tribunale di Orvieto, però, rigettava l'opposizione affermando che gli onorari dovevano essere dimezzati e che la modifica del decreto doveva ritenersi possibile perché di natura amministrativa e come tale insuscettibile di passare in giudicato e sempre revocabile o annullabile nell'esercizio dei poteri di autotutela.
Di diverso avviso la Corte di Cassazione che ha peraltro precisato che il potere di revoca (o di modifica) "appare del tutto incompatibile con la previsione (D.P.R. n. 115 del 2000, art. 170) di un termine perentorio concesso alle parti per opporsi al decreto di pagamento;" Inoltre - prosegue la Corte - in relazione all'ammissione al gratuito patrocinio è da ritenersi "estraneo all'assetto del D.P.R. n. 115 del 2002, il conferimento del generale potere di autotutela, tipico dell'azione amministrativa, all'autorità che ha provveduto. A maggior ragione, siffatto potere d'intervento non risulta ipotizzabile laddove, come nella specie, il provvedimento abbia ormai esaurito i suoi effetti".