Si può essere clementi, almeno sotto il profilo delle sanzioni disciplinari, nei confronti di un medico che ha commesso errori così gravi da provocare la morte di un paziente. A patto però che non abbia registrato precedenti episodi di colpa e che goda di un buon curriculum. E' quanto emerge da una sentenza della terza sezione penale della Corte di Cassazione (la numero 35472/2012) che ha dato ragione a un ginecologo di Pescara indagato per omicidio colposo e che nel corso del procedimento, era stato colpito da provvedimenti disciplinari che lo avevano sospeso dall'incarico con il divieto di esercitare la professione per due mesi.
L'accusa nei suoi riguardi era piuttosto grave dato che la procura aveva ipotizzato che una serie di condotte negligenti avevano condotto alla morte di una paziente che si era sottoposta a un intervento in laparoscopia.
Considerato anche il fatto che le indagini del procedimento penale erano ancora in corso, secondo la Suprema Corte i giudici di merito avrebbero dovuto compiere una valutazione del percorso professionale del ricorrente che non può ricevere notazioni negative in relazione ad accertamenti ancora in corso o da procedimenti archiviati in relazione a fatti diversi.
Il caso era finito già una volta dinanzi alla stessa corte che aveva già chiarito come per irrogare la sanzione disciplinare sarebbe stato necessario esaminare in dettaglio le concrete modalità di commissione del reato e i parametri indicati dall'articolo 133 del codice penale idonei ad evidenziare la personalità del soggetto.
Sarà ora il tribunale dell'Aquila a doversi occupare di un nuovo esame della vicenda.
L'accusa nei suoi riguardi era piuttosto grave dato che la procura aveva ipotizzato che una serie di condotte negligenti avevano condotto alla morte di una paziente che si era sottoposta a un intervento in laparoscopia.
Considerato anche il fatto che le indagini del procedimento penale erano ancora in corso, secondo la Suprema Corte i giudici di merito avrebbero dovuto compiere una valutazione del percorso professionale del ricorrente che non può ricevere notazioni negative in relazione ad accertamenti ancora in corso o da procedimenti archiviati in relazione a fatti diversi.
Il caso era finito già una volta dinanzi alla stessa corte che aveva già chiarito come per irrogare la sanzione disciplinare sarebbe stato necessario esaminare in dettaglio le concrete modalità di commissione del reato e i parametri indicati dall'articolo 133 del codice penale idonei ad evidenziare la personalità del soggetto.
Sarà ora il tribunale dell'Aquila a doversi occupare di un nuovo esame della vicenda.
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