Il monito arriva dalle sezioni unite (sentenza n. 13797/2012) che hanno reso definitiva una sanzione disciplinare inflitta a un avvocato che aveva notificato una sentenza in formula esecutiva alla controparte senza che il dispositivo fosse stato ancora comunicato alle parti e senza accertarsi se legale di controparte avessi avuto notizia del provvedimento.
L'avvocato sottoposto a procedimento disciplinare non aveva neppure informato il collega della sentenza, nè si era curato di chiedergli quali fossero le intenzioni del cliente in merito all'adempimento di quanto disposto in sentenza, per evitare la notifica del precetto.
In questo modo il professionista era incorso nella violazione dell'articolo 38 L.P. in riferimento all'art. 49 ed all'art. 22 del Codice deontologico forense.
Dopo il provvedimento disciplinare il caso finiva dinanzi al Consiglio Nazionale Forense che però, accogliendo l'impugnazione, riteneva insussistente un simile obbligo deontologico.
Di diverso avviso però la corte di cassazione che ha richiamato anche una precedente pronuncia in cui la stessa Corte (sentenza n. 27214 pubblicata il 23.12.2009) aveva affermato che "viola l'art. 22 del Codice deontologico Forense l'avvocato che sulla base di sentenza favorevole al proprio cliente, nonostante la modestia - in relazione alle condizioni economiche del debitore - del credito accertato nella pronunzia giurisdizionale e pur in assenza di un rifiuto esplicito di dare spontanea esecuzione alla sentenza, notifichi al debitore atto di precetto (così aggravando la posizione debitoria di questo), senza previamente informare l'avvocato dell'avversario della propria intenzione di dare corso alla procedura esecutiva".