Non può essere considerato un infortunio sul lavoro (cd. infortunio in itinere quello che si verifica mentre ci si reca in bicicletta al lavoro. E' quanto chiarisce la Corte di Cassazione spiegando che se ci sono autobus per coprire quel tragitto, il lavoratore può benissimo usare il mezzo pubblico che risulta anche più comodo. La decisione è della sezione lavoro che con sentenza n. 7970/2012 ha rigettato le richieste di una impiegata che era caduta con la bici nel tragitto casa-ufficio.

Inizialmente il tribunale di Milano accoglieva la sua domanda diretta ad ottenere l'indennizzo da parte dell'Inail.

Il verdetto veniva però ribaltato dalla corte d'appello sul rilievo che la donna non aveva dimostrato la necessità di utilizzare il proprio mezzo di trasporto specie se si considera il fatto che il tragitto era coperto dal servizio di trasporto pubblico.

Il caso finiva dunque in Cassazione dove la donna sosteneva che i giudici di merito avrebbero dovuto considerare le sue condizioni di salute e familiare che rendevano consigliabile l'uso della bicicletta.

Una tesi che non ha convinto i giudici di piazza Cavour che hanno così convalidato la decisione della Corte territoriale sottolineandone la correttezza del percorso logico laddove si è evidenziato che "il percorso dall'abitazione al luogo di lavoro era in pieno centro urbano e servito da mezzi di trasporto pubblico, anche su rotaie, che viaggiavano su corsie preferenziali".

L'uso del mezzo pubblico, si legge in sentenza, avrebbe garantito oltretutto alla lavoratrice maggiore comodità e minore disagio nel conciliare le sue diligenze familiare lavorative.


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