La Corte di Cassazione, con ordinanza 17 settembre 2012, n. 15603, ha respinto il ricorso di un automobilista sanzionato per eccesso di velocità ex art. 142 Codice della strada. L'automobilista, rivoltosi già al Tribunale, si è rivolto alla Corte di Cassazione lamentatando che i giudici di merito non avrebbero tenuto conto che la violazione al codice della strada era stata rilevata con apparecchiatura automatica, senza che vi fosse stata una dimostrazione da parte dell'amministrazione della sussistenza dei parametri di taratura dell'apparecchiatura elettronica usata per il rilevamento dell'eccesso di velocità.
La Cassazione, richiamando anche la precedente giurisprudenza di legittimità, ha affermato che "in tema di sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate utilizzate per rilevare le violazioni dei limiti di velocità stabiliti, come previsto dall'art. 142 Codice della Strada, non devono essere sottoposte ai controlli previsti dalla L. n. 273 del 1991, istitutiva del sistema nazionale di taratura. Tale sistema di controlli, infatti, attiene alla materia ed metrologica diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità ed è competenza di autorità amministrative diverse, rispetto a quelle pertinenti al caso di specie."
La Corte fa anche notare che il ricorrente non si può avvalere neanche dell'art. 345 del regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada che prevede una riduzione al valore km/h e la tolleranza strumentale ammissibile per l'accertamento.
Infatti la norma invocata attiene ad una fattispecie diversa da quella del caso di specie, ossia "ai casi di rilevazione della trasgressione di eccesso di velocità con il c.d. scontrino di entrata-uscita autostradale ai quali è applicata la riduzione progressiva, per essere la misurazione della velocità effettuata con controlli cartacei e non già apparecchi di misure." Per questi motivi, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso.
La Cassazione, richiamando anche la precedente giurisprudenza di legittimità, ha affermato che "in tema di sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate utilizzate per rilevare le violazioni dei limiti di velocità stabiliti, come previsto dall'art. 142 Codice della Strada, non devono essere sottoposte ai controlli previsti dalla L. n. 273 del 1991, istitutiva del sistema nazionale di taratura. Tale sistema di controlli, infatti, attiene alla materia ed metrologica diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità ed è competenza di autorità amministrative diverse, rispetto a quelle pertinenti al caso di specie."
La Corte fa anche notare che il ricorrente non si può avvalere neanche dell'art. 345 del regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada che prevede una riduzione al valore km/h e la tolleranza strumentale ammissibile per l'accertamento.
Infatti la norma invocata attiene ad una fattispecie diversa da quella del caso di specie, ossia "ai casi di rilevazione della trasgressione di eccesso di velocità con il c.d. scontrino di entrata-uscita autostradale ai quali è applicata la riduzione progressiva, per essere la misurazione della velocità effettuata con controlli cartacei e non già apparecchi di misure." Per questi motivi, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso.
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