Il Prof. Avv. Ciro CENTORE, insigne amministrativista ed ...Amico del Portale, ha inviato il seguente contributo che Studio Cataldi ha il piacere di pubblicare; buona lettura!
TAR LAZIO / Croce blu per le "Parafarmacie" Soltanto una insegna dal colore blu può essere affissa, lungo le strade e al di fuori dell'esercizio, da coloro che gestiscono una "Parafarmacia". Se, accanto a questa insegna, uniscono anche la scritta "Parafarmacia", ancora meglio. In questi termini non sussiste confusione tra Farmacie e Parafarmacie. Lo ha decretato il TAR del Lazio, con la sentenza recentissima, sub.n. 7697/2012, Sez.II Ter, accogliendo il ricorso di alcuni "farmacisti", che, nell'attivare una "Parafarmacia" in una strada della capitale, si sono visti "negare", dall'Amministrazione "capitolina", il nulla osta per una insegna nei termini suindicati ( Croce Blu). E' stato richiamato, in corso di causa, il decreto l.vo n.153/2009 e sono state richiamate ulteriori disposizioni di legge correlate alle modalità da utilizzare, pubblicitariamente, da parte di questi "particolari" esercizi. Si è discusso del diritto all'esercizio commerciale, libero e non limitato, del diritto alla libertà pubblicistica, del libero mercato, anche concorrenziale. E il Tribunale Amministrativo ( Filippi, Presidente, Caponigro, Relatore) ha dato ragione ai ricorrenti e ha accolto ogni loro rivendicazione, condannando l'Amministrazione comunale anche alle spese di giudizio. La Magistratura amministrativa ha precisato che l'art. 5 decreto l.vo 153/2009 ha stabilito, chiaramente che "al fine di consentire" ai cittadina una immediata identificazione delle Farmacie operanti nell'ambito del Servizio Sanitario nazionale, l'uso della denominazione Farmacia e della Croce di colore Verde, su qualsiasi supporto cartaceo, elettronico o di altro tipo, è riservato alle Farmacie aperte al pubblico e alle Farmacie ospedaliere", sicchè dal descritto corpus normativo, aggiunge il TAR, "è vietato l'utilizzo di denominazioni e simboli che siano potenzialmente idonei ad indurre i consumatori in equivoco circa la natura di Farmacia dell'esercizio e che deve ritenersi senz'altro tale il contestuale utilizzo della denominazione Farmacia e della Croce di colore verde". Sicchè, e conseguentemente a tanto, l'utilizzo della denominazione parafarmacia e di una croce di diverso colore, con il colore blu, non è vietato dalle fonti normative e non ingenera alcuna confusione nei consumatori, ai fini della individuazione dell'esatta tipologia di servizio. E, conclusivamente, una croce con il led, di colore verde, può essere legittimamente apposta, lungo le strade, al fine della identificazione della Parafarmacia.
-Prof. Avv. Ciro Centore-
TAR LAZIO / Croce blu per le "Parafarmacie" Soltanto una insegna dal colore blu può essere affissa, lungo le strade e al di fuori dell'esercizio, da coloro che gestiscono una "Parafarmacia". Se, accanto a questa insegna, uniscono anche la scritta "Parafarmacia", ancora meglio. In questi termini non sussiste confusione tra Farmacie e Parafarmacie. Lo ha decretato il TAR del Lazio, con la sentenza recentissima, sub.n. 7697/2012, Sez.II Ter, accogliendo il ricorso di alcuni "farmacisti", che, nell'attivare una "Parafarmacia" in una strada della capitale, si sono visti "negare", dall'Amministrazione "capitolina", il nulla osta per una insegna nei termini suindicati ( Croce Blu). E' stato richiamato, in corso di causa, il decreto l.vo n.153/2009 e sono state richiamate ulteriori disposizioni di legge correlate alle modalità da utilizzare, pubblicitariamente, da parte di questi "particolari" esercizi. Si è discusso del diritto all'esercizio commerciale, libero e non limitato, del diritto alla libertà pubblicistica, del libero mercato, anche concorrenziale. E il Tribunale Amministrativo ( Filippi, Presidente, Caponigro, Relatore) ha dato ragione ai ricorrenti e ha accolto ogni loro rivendicazione, condannando l'Amministrazione comunale anche alle spese di giudizio. La Magistratura amministrativa ha precisato che l'art. 5 decreto l.vo 153/2009 ha stabilito, chiaramente che "al fine di consentire" ai cittadina una immediata identificazione delle Farmacie operanti nell'ambito del Servizio Sanitario nazionale, l'uso della denominazione Farmacia e della Croce di colore Verde, su qualsiasi supporto cartaceo, elettronico o di altro tipo, è riservato alle Farmacie aperte al pubblico e alle Farmacie ospedaliere", sicchè dal descritto corpus normativo, aggiunge il TAR, "è vietato l'utilizzo di denominazioni e simboli che siano potenzialmente idonei ad indurre i consumatori in equivoco circa la natura di Farmacia dell'esercizio e che deve ritenersi senz'altro tale il contestuale utilizzo della denominazione Farmacia e della Croce di colore verde". Sicchè, e conseguentemente a tanto, l'utilizzo della denominazione parafarmacia e di una croce di diverso colore, con il colore blu, non è vietato dalle fonti normative e non ingenera alcuna confusione nei consumatori, ai fini della individuazione dell'esatta tipologia di servizio. E, conclusivamente, una croce con il led, di colore verde, può essere legittimamente apposta, lungo le strade, al fine della identificazione della Parafarmacia.
-Prof. Avv. Ciro Centore-
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Civilista e penalista, dedito in particolare
alla materia della responsabilità civile
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