Se un condomino ha trasformato illegittimamente uno scantinato in un vero e proprio appartamento, i condomini posso ottenere la riduzione in pristino ma non hanno diritto a chiedere il risarcimento del danno se non è stato deturpato il decoro architettonico dell'edificio. E' quanto afferma la seconda sezione civile della Corte di Cassazione evidenziando che nella fattispecie non sussiste il lamentato deturpamento dello stabile dato che già sussisteva una situazione di degrado per via di preesistenti interventi modificativi. I giudici di legittimità con la sentenza n. 14992, depositata il 7 settembre 2012 hanno spiegato che se ci sono già preesistenti lavori e modifiche (che hanno già deturpato il decoro dell'immobile) di cui non sia stato richiesto il ripristino, non si può più parlare, in relazione a nuove opere, di una lesione del decoro architettonico. La valutazione circa il degrado della facciata del fabbricato - fa peraltro notare la Corte - è oggetto riservato all'indagine del giudice di merito che è insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato. Nel caso di specie si discuteva in particolare del deturpamento della facciata dell'edificio che però, secondo i giudici di merito, risultava già sufficientemente deturpata dalla presenza di verande e di caldaie. In detta fattispecie l'incremento della densità abitativa non poteva costituire fonte di apprezzabile pregiudizio in un caseggiato di per sé popoloso.
Richiamiamo per il resto la motivazione della sentenza qui sotto allegata.
Scarica il testo della sentenza n. 14992/2012
Richiamiamo per il resto la motivazione della sentenza qui sotto allegata.
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