Saltò così fuori che il signor C., grazie anche alle testimonianze dei figli (tra cui il disabile, poi deceduto) e della sorella, possedeva un piccolo impero economico, altro che misera pensione: una villa trifamiliare, depositi bancari per 500.000 euro (come da lui stesso dichiarato), il ricavato dalla vendita
di uno dei tre appartamenti della villa pari a 120.000 euro (nonché del diritto di usufrutto di altro appartamento), ed inoltre i redditi provenienti dall'attività lavorativa per un società. Mentre la ex-moglie G. era titolare di una misera pensione di 200 euro mensili con l'unico beneficio di poter godere della casa familiare.Non mollando il colpo il C. fece ricorso in Cassazione, cercando di smontare le motivazioni addotte dai giudici in appello: disponibilità patrimoniali in testa. Nel ricorso sostenne che i giudici avevano omesso di valutare in maniera completa la situazione patrimoniale della moglie, soprattutto in riferimento alla casa familiare che, per posizione ed ubicazione, aveva un valore superiore alla villa di proprietà del C. Secondo il ricorrente inoltre la Corte d'Appello avrebbe tralasciato di valutare, quali prove fondamentali per stabilire il potere economico del C., le dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta dal 2005 al 2007, la dichiarazione riguardo al deposito bancario pari ad Euro 500.000,00 che sarebbe frutto di "mero refuso e/o errata interpretazione", la sola ed unica attività lavorativa per conto di una società. A fronte di tutto ciò la situazione patrimoniale del C. sarebbe risultata molto inferiore a quanto affermato. Il C. ne ebbe da ridire anche sull'attendibilità della deposizione del figlio, oltre che sull'iniquità della condanna al pagamento delle spese processuali, che per lui avrebbero dovuto essere compensate.
La Cassazione, con sentenza 14349/2012, ha rigettato le richieste del ricorrente anche se non è entrata nel merito avendo semplicemente giudicato inammissibile il ricorso. Nella motivazione la corte spiega che "i motivi d'impugnazione sono assolutamente generici" e che "gli stessi motivi, complessivamente considerati, tendono inammissibilmente a provocare una nuova valutazione delle prove assunte nel giudizio di merito, notoriamente preclusa in sede di legittimità". Affermando che "il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, l'apprezzamento dei fatti e delle prove essendo sottratto al sindacato di legittimità, in quanto nell'ambito di tale sindacato non è attribuito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato dì individuare le fonti del proprio convincimento e, al riguardo, di valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr., ex plurimis e tra le ultime, l'ordinanza n. 7921 del 2011)". E aggiungendo che "ove il convincimento del giudice di merito si sia espresso attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti, considerati nel loro complesso, il ricorso per cassazione deve evidenziare l'inadeguatezza, l'incongruenza e l'illogicità della motivazione, alla stregua degli elementi complessivamente utilizzati dal giudice, e di eventuali altri elementi di cui dimostri la decisività, onde consentire l'apprezzamento dell'incidenza causale del vizio di motivazione sul decisum (cfr., ex plurimis e tra le ultime, la sentenza n. 15156 del 2011)".
Gli Ermellini hanno poi messo in luce come il C. "non censura specificamente le rationes decidendi espresse dai Giudici a quibus, si limita a contrapporre la propria valutazione delle prove documentali ed orali acquisite a quella effettuata dalla Corte romana e denuncia pretese omissioni di pronuncia e/o di motivazione che, invece, sono del tutto insussistenti (come, ad esempio, per ciò che attiene alla comparazione delle situazioni economiche dei coniugi), omettendo del tutto di evidenziare in modo specifico l'inadeguatezza, l'incongruenza e l'illogicità della motivazione alla stregua degli elementi complessivamente utilizzati dai Giudici dell'appello e di eventuali altri elementi "decisivi", onde consentire l'apprezzamento dell'incidenza causale del vizio di motivazione sull'effettivo decisum".
Inutile anche la richiesta di compensazione delle spese legali. Secondo gli Ermellini i giudici di merito "hanno correttamente condannato l'odierno ricorrente alle spese del grado in base al criterio della (totale) soccombenza dello stesso".
E così l'ex-marito tirchio (o presunto tale) si è ritrovato a dover pagare mantenimento e spese dei tre gradi di giudizio in un colpo solo!
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