In tema di professioni liberali, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 13677/2012, ha confermato la sanzione disciplinare verso un odontoiatra, direttore sanitario di uno studio che opera in franchising con la società che ha curato materialmente la campagna promozionale rivelatasi scorretta.
Secondo la ricostruzione della vicenda, la Suprema Corte rigettava il ricorso del professionista che impugnava in sede di legittimità la decisione della commissione centrale per le professioni sanitarie in cui veniva respinto il ricorso del professionista avverso la delibera dell'Ordine dei medici chirurgici e odontoiatri di Reggio Emilia contenente la sanzione disciplinare della sospensione dell'esercizio della professione per due mesi.
Secondo i giudici del Palazzaccio, si deve ritenere rilevante sul piano disciplinare l'omesso controllo, da parte del professionista, della rispondenza alla legge e alle norme deontologiche dei messaggi pubblicitari veicolati dalla società affiliante sul conto di detto studio, a nulla rilevando che il legale rappresentante del cosiddetto "franchisor" confermi di non aver fornito all'incolpato alcuna comunicazione preventiva sulla pubblicità praticata. Inoltre, i giudici hanno precisato che il professionista sanzionato, pur avendo dichiarato di aver raccomandato l'osservanza delle disposizioni di legge e delle norme deontologiche, non se n'è poi preoccupato.
La sanzione emessa dell'ordine, confermata dalla commissione e poi nuovamente dalla stessa Corte, viene quindi posta in essere per l'ammissione colposa del professionista.
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