"Commette il reato di riduzione in schiavitù colui che mantiene lo stato di soggezione continuativa del soggetto ridotto in schiavitù o in condizione analoga, senza che la sua mozione culturale o di costume escluda l'elemento psicologico del reato." Inoltre, "in tema di riduzione de mantenimento in servitù posta in essere dai genitori nei confronti dei figli e di altri bambini in rapporto di parentela, (...) non è invocabile da parte degli autori delle condotte la causa di giustificazione dell'esercizio del diritto, per richiamo alle consuetudini zingare di usare i bambini nell'accattonaggio, atteso che la consuetudine può avere efficacia scriminante solo in quanto sia stata richiamata da una legge". Questi sono i principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di merito e che la Corte di Cassazione, con sentenza 28 settembre 2012, n. 37638, fa suoi dichiarando inammissibile il ricorso di uno zingaro condannato per aver costretto un minore a chiedere l'elemosina, anche dietro violenza. L'imputato, convivente della madre del minore, aveva, per lungo tempo, sistematicamente e continuamente, costretto la bambina alla pratica umiliante dell'elemosina, finalizzata alla raccolta di somme di denaro che a fine giornata ella doveva consegnare. Ciò avveniva in forza dello stato di soggezione permanente in cui la piccola si trovava, essendo obbligata a dedicarsi all'accattonaggio dalla mattina alla sera, dietro minaccia e uso della violenza. L'imputato si approfittava della condizione di evidente inferiorità fisica, psichica della minore che all'epoca aveva solo 10 anni. La minore era stata, secondo la Corte d'Assise d'Appello, ridotta a una condizione del tutto assimilabile alla servitù e sottoposta a doveri di obbedienza, mediante l'abuso di autorità e l'approfittamento di una situazione di inferiorità, psichica e fisica, reato previsto dall'art. 600 c.p. Di nessuna rilevanza il rilievo difensivo posto dall'imputato secondo il quale, in considerazione delle millenarie tradizioni culturali dei popoli di etnia rom, a cui appartenevano le parti, per le quali l'accattonaggio assume valore di un vero e proprio sistema di vita e secondo il quale la sua condotta doveva essere ricondotta all'art. 572 c.p. (Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli), anzichè all'art. 600 c.p. (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù) - quest'ultimo è sanzionato con una pena più pesante. In pratica il reato previsto dall'art. 600 c.p. ha come oggetto condotte che hanno in comune lo stato di sfuttamento del soggetto passivo ed implicano per loro natura il maltrattamento del soggetto passivo a prescindere dalla percezione che questi ne abbia, invece il reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) sussiste solo nel caso di assenza di una condizione di integrale asservimento ed esclusiva utilizzazione del minore a fini economici, quando la condotta sia continuativa e cagioni al minore sofferenze morali e materiali. Sulla base di queste considerazioni, la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.
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