Con sentenza 28 settembre 2012, n. 37695, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso di un responsabile con delega alla sicurezza, già ritenuto responsabile per lesioni personali.
Nello specifico il responsabile aveva messo a disposizione dei lavoratori dello stabilimento un impianto di immagazzinaggio, costituito da rulliere, senza curarsi che le stesse fossero completamente segregate e protette da barriere, anche munite di cellule fotoelettriche, tali di impedire l'accesso agli operai a meccanismo in funzione.

Egli aveva tollerato coscientemente  che venisse praticata un'apertura di 55 cm. in corrispondenza della scatola comandi e che gli operai , seguendo una pratica scorretta e pericolosa in difformità dalle prescrizioni impartite dal fornitore, operassero all'interno in modo da allineare i rulli quando necessario. Nell'eseguire questa manovra il lavoratore era entrato nella zona pericolosa attraverso l'apertura ed era rimasto incastrato con gli arti inferiori tra navetta e rulli. L'incidente aveva costretto un lavoratore ad una malattia con durata superiore a 40 giorni.

I giudici avevano ritenuto, ricostruendo la dinamica, che l'infortunio era stato causato dall'indebito accesso del lavoratore alle parti in movimento della macchina, accesso che doveva essere impedito dall'adozione di accorgimenti antinfortunistici prescritti e illeggittimanente messi da parte da una prassi pericolosa, per fatto colposo dell'imputato

.

Il responsabile aveva eccepito che non erano state valutate le deposizioni di numerosi teste i quali avrebbero potuto accertare la non pericolosità dell'intervento sul box di comando, dato che era anche una situazione temporanea, inoltre aveva dichiarato che il lavoratore non era addetto al macchinario e non doveva compiere l'operazione: il suo comportamento era stato imprevedibile.

La giurisprudenza di legittimità ribadisce che "nessuna efficacia causale può attribuirsi alla condotta del lavoratore nel caso in cui l'evento lesivo discenda dalla mancanza od insufficienza di quelle cautele antinfortunistiche che, ove adottate, avrebbero neutralizzato il rischio insito nella condotta stessa."

La Cassazione evidenzia inoltre che qualora l'imputato avesse ottemperato alle precise prescrizioni antinfortunistiche contestategli, l'evento lesivo non si sarebbe verificato.
Per questo motivo il ricorso del responsabile viene rigettato.


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