Undicesimo appuntamento con il diritto amministrativo presi per mano, nei meandri dei Tar, dal Prof. Avv. Ciro Centore che stavolta si occupa di ferma militare e delitto non colposo; buona lettura!
TAR / E' LEGITTIMA LA DECADENZA DALLA FERMA MILITARE PER FATTO PENALE. La I sezione Bis del TAR Laziale, che si occupa anche e prevalentemente delle vertenze militari, ha rigettato il ricorso proposto da un giovane che aveva chiesto la "ferma" prefissata di un anno, nell'Esercito, e che gli era stata disconosciuta, secondo il Ministero della Difesa, perché dagli accertamenti fatti, risultava in vita un procedimento penale per delitto non colposo. Come è noto, ogni anno, l'Amministrazione militare, con uno specifico bando di concorso e il richiamo del DPR 487/84, prevede un reclutamento "con ferma annuale" e fissa anche i criteri e i requisiti che debbono sussistere in favore degli aspiranti. Nel caso specifico tutti i requisiti positivi e favorevoli erano presenti "al momento della presentazione" della domanda. E l'interessato risultava semplicemente "indagato" e sottoposto ad indagini "preliminari", da parte del P.M., per un delitto "non colposo" ma pur sempre reato. Successivamente il P.M., a seguito della istruttoria e degli approfondimenti, aveva chiesto il rinvio a giudizio o la citazione a giudizio che si formula, secondo il processo penale, innanzi al GUP e che segna il passaggio della persona dallo status di indagato a quello di imputato. Sicchè, conseguentemente a tanto e che prima che fosse contratta la ferma, il ricorrente, a seguito di questi accertamenti, aveva già assunto già la qualità di imputato, per cui andava escluso dalla richiesta di ferma, già accordata. Il TAR, in questa circostanza, ha fatto un dettagliato esame dell'ordinamento militare e rifacendosi anche all'art. 27 della Carta Costituzionale, è stato molto rigoroso, nel senso che "ha dato ragione" all'Amministrazione e "torto" al giovane aspirante. Prof. Avv. Ciro Centore
TAR / E' LEGITTIMA LA DECADENZA DALLA FERMA MILITARE PER FATTO PENALE. La I sezione Bis del TAR Laziale, che si occupa anche e prevalentemente delle vertenze militari, ha rigettato il ricorso proposto da un giovane che aveva chiesto la "ferma" prefissata di un anno, nell'Esercito, e che gli era stata disconosciuta, secondo il Ministero della Difesa, perché dagli accertamenti fatti, risultava in vita un procedimento penale per delitto non colposo. Come è noto, ogni anno, l'Amministrazione militare, con uno specifico bando di concorso e il richiamo del DPR 487/84, prevede un reclutamento "con ferma annuale" e fissa anche i criteri e i requisiti che debbono sussistere in favore degli aspiranti. Nel caso specifico tutti i requisiti positivi e favorevoli erano presenti "al momento della presentazione" della domanda. E l'interessato risultava semplicemente "indagato" e sottoposto ad indagini "preliminari", da parte del P.M., per un delitto "non colposo" ma pur sempre reato. Successivamente il P.M., a seguito della istruttoria e degli approfondimenti, aveva chiesto il rinvio a giudizio o la citazione a giudizio che si formula, secondo il processo penale, innanzi al GUP e che segna il passaggio della persona dallo status di indagato a quello di imputato. Sicchè, conseguentemente a tanto e che prima che fosse contratta la ferma, il ricorrente, a seguito di questi accertamenti, aveva già assunto già la qualità di imputato, per cui andava escluso dalla richiesta di ferma, già accordata. Il TAR, in questa circostanza, ha fatto un dettagliato esame dell'ordinamento militare e rifacendosi anche all'art. 27 della Carta Costituzionale, è stato molto rigoroso, nel senso che "ha dato ragione" all'Amministrazione e "torto" al giovane aspirante. Prof. Avv. Ciro Centore
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Civilista e penalista, dedito in particolare
alla materia della responsabilità civile
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