Il diritto del proprietario esclusivo del lastrico solare ad elevare il "nuove fabbriche", riconosciutogli dall'articolo 1127 Cc, trova la sua limitazione nel concorrente diritto dei condomini, in quanto tali, a non vedere turbate le linee architettoniche dell' edificio condominiale. Per questo possono ottenere il rimedio della esecuzione in forma specifica mediante l'azione reale della restitutio in integrum a tutela della proprietà comune.
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Lo ricorda la Corte di Cassazione (sentenza n.17035/2012) specificando però che l'azione va esercitata entro entro 20 anni, ossia nei limiti temporali entro i quali il proprietario della nuova fabbrica ha maturato il diritto a mantenerla per usucapione.
Il diritto reale ad opporsi, concretandosi in una limitazione del diritto di proprietà altrui, non può che estinguersi, al pari delle servitù, per prescrizione ventennale in caso di mancato esercizio e, di contro, non possono non essere salvi gli effetti dell'usucapione in conseguenza del possesso dell'immobile conformemente alle modalità in cui lo sì è esercitato per il tempo necessario all'acquisto.
Nel caso di specie era stata richiesta la rimozione di una copertura abusivamente realizzata sopra un lastrico solare. Gli attori avevano chiesto di accertare l'esistenza di un pregiudizio estetico e statico derivante dalla sopraelevazione e la condanna alla demolizione dell'opera oltre che al risarcimento dei danni. Solo subordinatamente era stata richiesta la condanna al pagamento dell'indennità prevista dall'articolo 1127 del codice civile.Vai al testo della sentenza 17035/2012
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