E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione che, con sentenza n. 41191 del 22 ottobre 2012, ha respinto il ricorso di un direttore di supermercato, condannato in primo e secondo grado per non avere preparato adeguatamente i lavoratori sui rischi derivanti dallo svolgimento delle mansioni.
In particolare la Suprema Corte afferma che la Corte di Appello "ha correttamente considerato che le norme antinfortunistiche sono destinate a garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro, anche in considerazione della possibile negligenza con la quale gli stessi lavoratori effettuano le prestazioni; e che la responsabilità del datore di lavoro può essere esclusa solo in presenza di un comportamento del lavoratore del tutto imprevedibile, tale da presentare i caratteri della eccezionalità rispetto al procedimento lavorativo.".
Risultava accertato, infatti, che la donna, all'epoca dell'infortunio, lavorava presso il reparto macelleria da circa tre mesi, che il corso di formazione organizzato dall'ipermercato aveva avuto una durata inferiore a quella prevista e che, in particolare, non era stata erogata la formazione specifica.
Invero - proseguono i giudici di legittimità - le considerazioni svolte dalla Corte territoriale si collocano nell'alveo dell'orientamento espresso ripetutamente in riferimento alla valenza esimente da assegnare alla condotta colposa posta in essere dal lavoratore, rispetto al soggetto che versa in posizione di garanzia.
Si è, infatti, chiarito che, "nel campo della sicurezza del lavoro, gli obblighi di vigilanza che gravano sull'imprenditore risultano funzionali anche rispetto alla possibilità che il lavoratore si dimostri imprudente o negligente verso la propria incolumità; e che può escludersi l'esistenza del rapporto di causalità unicamente nei casi in cui sia provata l'abnormità del comportamento del lavoratore infortunato e sia provato che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento.
Nella materia che occupa deve, cioè, considerarsi abnorme il comportamento che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro; e la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che l'eventuale colpa concorrente del lavoratore non può spiegare alcuna efficacia esimente per i soggetti aventi l'obbligo di sicurezza che si siano comunque resi responsabili della violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica".