Nel caso di specie il ricorrente era stato visto da una collega durante un viaggio di lavoro assieme a quella che sarebbe diventata la sua compagna, una volta lasciata la moglie e tale contegno - come affermato dai giudici di merito - idoneo ad evidenziare ai terzi l'esistenza della relazione extraconiugale, quand'anche in concreto non ancora intrattenuta con carattere di stabilità, viene ritenuto offensivo nei confronti della moglie e fondante la pronuncia di addebito della separazione
.La Suprema Corte, rigettando i motivi del ricorso del marito in merito all'addebito, ha invece accolto i motivi con i quali il marito infedele contestava l'obbligo di corrispondere un assegno di 150 euro al mese a titolo di contributo per il mantenimento della moglie evidenziando che "condizione essenziale per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione è che questi sia privo di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, nonché che sussista una disparità economica tra i coniugi."
La Corte territoriale - proseguono i giudici di legittimità - avrebbe dovuto prendere in considerazione, quale indispensabile elemento di riferimento ai fini dell'attribuzione e della valutazione di congruità dell'assegno, il contesto sociale nel quale i coniugi avevano vissuto durante la convivenza.
Tale compito non risulta assolto ed è labile il riferimento, compiuto dai giudici territoriali, all'incertezza e al "carattere altalenante del profitto d'impresa" della moglie a fronte della "certezza del reddito da lavoro dipendente percepito" dal marito non essendo dato di comprendere "se l'attuale situazione giustifichi o meno l'attribuzione dell'assegno, ovvero se essa sia stata disposta per sopperire ad eventuali e future oscillazioni deficitarie del reddito d'impresa della moglie alle quali, in realtà, si potrà porre rimedio, ove abbiano in concreto a verificarsi".
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