Con la sentenza n. 17191 del 9 ottobre 2012, la Corte di cassazione ha affermato che è sufficiente la testimonianza degli amici circa la propensione al divorzio in caso di difficoltà e la riserva mentale dell'indissolubilità del vincolo da parte di uno dei due coniugi, per rendere legittima la delibazione della sentenza di nullità del matrimonio.
La prima sezione civile ha così accolto il ricorso contro una decisione della Corte d'appello di Salerno che aveva respinto la domanda di riconoscimento dell'efficacia in Italia della sentenza ecclesiastica con cui era stata dichiarata la nullità del matrimonio per esclusione dell'indissolubilità del vincolo da parte del marito.
Al riguardo, per la Suprema corte per l'invalidità del matrimonio bastano le testimonianze degli amici della coppia, che debbono ritenersi idonee come prove, e dalle quali è risultata, oltre l'avversione al matrimonio, il proposito di divorziare, qualora l'esperienza coniugale fosse risultata inappagante.
Nella sentenza si precisa anche che "la declaratoria di esecutività della sentenza del tribunale ecclesiastico che abbia pronunciato la nullità del matrimonio concordatario per esclusione di uno dei "bona matrimonii" da parte di uno soltanto dei coniugi postula che la divergenza unilaterale tra volontà e dichiarazione sia stata manifestata all'altro coniuge, ovvero che sia stata da questo effettivamente conosciuta, o ancora che non gli sia stata nota soltanto a causa della sua negligenza, atteso che, ove le menzionate situazioni non ricorrano, la delibazione è impedita dalla contrarietà della sentenza all'ordine pubblico italiano, nel cui ambito trova collocazione anche il principio fondamentale di tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole".
Pertanto, ricorso accolto con rinvio alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione.Vai al testo della sentenza 17191/2012